Decontribuzione per i settori del turismo e del commercio – Prime indicazioni

Set 23, 2021

Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto la possibilità per le aziende di alcuni settori, maggiormente colpiti dalla pandemia di ottenere un esonero nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale degli ammortizzatori.

La misura, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione.

La Commissione europea ha autorizzato la misura in questione.

Con circolare l’Inps ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero.

Con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

Per l’individuazione dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, si rinvia ai codici ATECO di cui all’Allegato n. 1.

La previsione normativa individua nel datore di lavoro, che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021, il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.

In tal caso il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

In caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l’esonero, in virtù del fatto che l’azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021 attua, con tale operazione, un percorso di unione tra i soggetti datoriali, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione. Anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro rientri negli specifici codici ATECO di cui all’Allegato n. 1, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Assetto, misura e durata dell’esonero

L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati.

A seguito della determinazione del quantum di esonero astrattamente fruibile sulla base del doppio delle ore di integrazione salariale, nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

La quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.

Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità comprese tra gennaio 2021 e marzo 2021, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, vanno considerate sia le ore fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.

Nell’ipotesi in cui l’azienda interessata all’esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

Si precisa, infine, che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

Il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla Commissione europea, quali:

  • siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese[3] che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • siano concessi entro il 31 dicembre 2021

Coordinamento con altre misure

L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

 

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