Decontribuzione settore turismo

Nov 16, 2021

Premessa

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto la possibilità per le aziende di alcuni settori, maggiormente colpiti dalla pandemia di ottenere un esonero nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L’esonero per tali specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale degli ammortizzatori.

La Commissione europea ha autorizzato questa misura.

L’Inps ha fornito le prime indicazioni volte a disciplinare questo esonero.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Commissione europea hanno successivamente specificato che il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo” ricomprende anche i seguenti codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;
  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;
  • 91.02.00 attività di musei;
  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;
  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

L’ambito di applicazione dell’esonero è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1, nonché dai sopra riportati codici.

Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro                              X

(retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time)                     X

 ore di trattamento fruite                                                                                                          X     2

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro                              X

(retribuzione oraria indicata nel modello SR41)                                                                       X

ore di trattamento fruite                                                                                                           X     2

 

Modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”

L’Inps autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero.

Le domande potranno essere inviate entro il 10/12/2021

Il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà fornire le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le necessarie verifiche, comunicando poi all’azienda l’importo che sarà autorizzato a conguagliare.

L’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati.

In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale. Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La fruizione del beneficio potrà avvenire nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.

L’Inps precisa che il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione di quest’esonero contributivo.

Il datore di lavoro, che ritenga il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non sia coerente, ha la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES” in trattazione. La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

L’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, verranno effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

L’Inps, con apposito messaggio, emanerà le istruzioni con le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

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