La Commissione dell’Unione europea, con il regolamento 683 del 4 maggio 2018, ha istituito un dazio antidumping provvisorio, sulle importazione di pneumatici nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese.
Nel merito si segnala che il novo regolamento, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, comporta la riscossione(garanzia) di un dazio antidumpig provvisorio, applicato a decorrere dall’8 maggio e per un periodo di sei mesi, sulle importazioni di pneumatici dei codice NC 4011 20 90 ed ex 4012 0010 (codice taric 4012 12 00 10) originari della Repubblica popolare cinese.
L’applicazione delle differenti aliquote del dazio attribuite ad ognuna delle società di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, completa di tutte le indicazioni prescritte secondo quanto indicato nel regolamento stesso, e va da se in assenza di tale fattura si applica l’aliquota del dazio attribuita alle “altre società”.
Naturalmente, trattandosi di una misura provvisoria, l’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio previsto.
Va anche osservato che la Commissione per evitare un eventuale aggiramento della misura adottata sui pneumatici, con importazioni di ruote munite dei pneumatici in questione, ha disposto il monitoraggio delle importazioni dalla Cina di ruote di rimorchi e semirimorchi munite di pneumatici nuovi o ricostruiti con indice di carico superiore a 121, classificate ai codici 8708 70 10 15, 8708 70 10 80, 8708 70 50 15, 8708 70 50 80, 8708 70 91 15, 8708 99 15, 8708 90 90 15 e 8716 90 90 80.