Il DL Rilancio convertito in Legge, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica COVID-19, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha previsto per il 2020 il riconoscimento di un contributo nella forma di credito d’imposta.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
Misura del contributo e modalità di utilizzo
Il credito d’imposta è di ammontare pari al 30% delle rimanenze finali eccedenti la media delle stesse dei 3 periodi d’imposta precedenti al 2020.
Credito d’imposta = 30% * (Rim. Finali 20 – Media Rim. Finali 19,18,17)
La valutazione delle rimanenze deve avvenire con metodi e criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta precedenti presi a riferimento per il calcolo della media.
Il suddetto credito d’imposta potrà essere sfruttato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 ed il suo utilizzo dovrà avvenire a partire dal 2021.
N.B. Per attestare la spettanza di tale credito d’imposta, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A dell’apposito registro.