La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 458-460) ha previsto lo stanziamento di una somma complessiva di 250 milioni di euro (suddivisi in 4 anni) da riconoscere, come contributo in conto capitale, ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019.
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 al comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024 (nostra news del 4 giugno 2024) è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato.
Pertanto, il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:
· aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
· aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del D.L. n. 146 del 2021.
Il comma 459 della Legge di Bilancio 2025 prevede che le modalità di erogazione del contributo riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre, siano stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Entro il 2 marzo 2025 dovrà essere dunque emanato il decreto attuativo sul contributo in conto capitale riconosciuto per coloro che hanno riversato il credito R&S indebitamente percepito, che determinerà le percentuali e le rateizzazioni del contributo.
Sarà nostra cura aggiornare questa pagina quanto sarà approvato il decreto attuativo così da poter imputare il contributo riconosciuto nella voce A5 del conto economico del 2025, essendo l’anno in cui si acquisirà certezza della sua spettanza.
Il contributo in conto capitale in oggetto si ritiene che non sia tassabile ai fini IRES e IRAP, essendo correlato all’onere di riversamento, non deducibile ai fini IRES e IRAP, già contabilizzato nel conto economico dell’esercizio 2024. Inoltre si precisa che, se al momento di approvazione del bilancio 2024 fosse già noto l’importo del contributo in conto capitale, allora è opportuno dare relativa informativa in nota integrativa sia del credito riversato sia del correlato contributo in conto capitale riconosciuto.