Tra le varie misure contenute all’interno del piano Transazione 4.0, troviamo un’importante agevolazione volta a favorire lo sviluppo delle competenze dei lavoratori per assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi: Il Credito d’imposta Formazione 4.0.
Sebbene tale misura rivesta un’importanza cruciale all’interno del piano Transazione 4.0, sia nel primo anno di uscita che nei successivi essa non è stata molto attrattiva per i soggetti beneficiari. Per rendere l’agevolazione di miglior interesse, la Legge di Bilancio 2020 e la Legge di Bilancio 2021 sono intervenute con l’obiettivo di incentivarne l’utilizzo.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
Spese ammesse
Sono ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Suddette spese devono avere l’obiettivo di formare il personale dipendente in attività ammissibili al credito d’imposta, che sono:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- Interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione possono essere eseguite sia da personale interno che da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità;
- ITS.
Determinazione dell’ammontare del credito d’imposta
La percentuale per il calcolo del credito d’imposta da applicare sulle spese ammissibili varia a seconda della dimensione della società. Nella seguente tabella sono schematizzate le percentuali per il calcolo e il limite massimo di credito d’imposta ottenibile.
Dimensione Impresa |
% |
Limite Credito d’imposta |
Piccola Impresa |
50% |
300.000 € |
Media Impresa |
40% |
250.000 € |
Grande Impresa |
30% |
250.000 € |
Come accedere all’agevolazione
Per poter esistere il credito d’imposta è necessario che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili risulti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta così calcolato è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.