Credito di imposta ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica 2020

Gen 22, 2020

Print Friendly, PDF & Email

Nell’ambito della revisione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, attuata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), il nuovo assetto delle agevolazioni risulta finalizzato a incrementare notevolmente il numero delle imprese beneficiarie a favore delle PMI, utilizzando un unico strumento di accesso agli incentivi, il credito d’imposta, per tre differenti finalità:

  • investimenti in beni strumentali, con il nuovo credito d’imposta sostitutivo di super e iper ammortamento;
  • ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, mediante la riforma del credito di imposta R&S;
  • formazione, attraverso la proroga, con modifiche, del credito d’imposta formazione 4.0.

Con i commi da 198 a 209 dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2020 viene introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, una riforma del credito d’imposta R&S, con estensione del bonus ad attività di innovazione tecnologica anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e di design e ideazione estetica per i settori del made in Italy.

 

La nuova disciplina sostituisce quella del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3, D.L. n. 145/2013, anticipandone la cessazione al 31 dicembre 2019, anziché a fine 2020, mentre continuerà ad applicarsi la previgente normativa con riferimento ai crediti R&S maturati nel periodo d’imposta 2019.

Scompare il contributo differenziato del 50% o del 25% a seconda delle voci ammissibili e non ci sarà più il raffronto con la media antecedente e non dovrebbero esserci più incertezze su cosa è ricerca e cosa no. Il nuovo credito d’imposta fa riferimento al Manuale di Frascati e a quello di Oslo (OCSE).

 

Beneficiari del bonus

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, soggette ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

 

Il nuovo credito d’imposta 2020

Si tratta di una misura articolata in 4 crediti d’imposta, variamente modulati, con regole comuni e con spese ammissibili parzialmente differenziate.

Nell’ambito della nuova disciplina è possibile, quindi, distinguere i seguenti incentivi:

  1. credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (comma 200);
  2. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica (comma 201);
  3. credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale (comma 201;
  4. credito d’imposta per altre attività innovative (comma 202);

 

  1. Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo

Le attività ammissibili a questa prima tipologia di credito d’imposta sono quelle di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico -(lettere m), q) e j) del paragrafo 1.3 del punto 15 Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

Un decreto del MISE, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio, stabilirà i criteri per la corretta applicazione delle definizioni, alla luce dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati dell’OCSE.

Per le attività che saranno individuate dal suddetto decreto, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stessa spese ammissibili, entro il limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

 

  1. Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica

Il comma 201 individua le attività di innovazione tecnologica ammissibili all’apposito credito: sono attività, diverse da quelle indicate dal comma 200 relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per i quali si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili ai fini del credito di imposta:

  • le attività routinarie per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
  • le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Anche per le attività di innovazione tecnologica, la norma rimanda al decreto del MISE per la definizione dei criteri per la corretta applicazione delle sopra citate definizioni, tenendo conto dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE. Secondo quanto previsto dal successivo comma 203, per le attività di innovazione tecnologica descritte, il credito spetta nella misura del 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

 

  1. Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

Nel caso in cui le attività di innovazione tecnologica siano destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transazione tecnologica o di innovazione digitale 4.0 è previsto il credito d’imposta nella misura del 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stessa spese ammissibili, entro il limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

È possibile, inoltre, applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta, purché nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività.

La base di calcolo del citato credito d’imposta include le stesse voci di spesa che rilevano ai fini del credito d’imposta per l’innovazione tecnologica.

L’ambito applicativo della misura, in particolare degli obiettivi di transizione tecnologica e di innovazione digitale 4.0, è demandata a un decreto del MISE di cui al già citato comma 200, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.

 

  1. Credito d’imposta altre attività innovative

L’ambito di applicazione del credito d’imposta per le attività innovative è stabilito dal comma 202: si tratta delle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Per le suddette attività innovative, il comma 203 riconosce il credito d’imposta in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno, in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

L’attuazione del comma è demandata al decreto del MISE previsto dal comma 200, anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli espressamente indicati nella dalla norma.

 

Spese ammissibili

Le spese agevolabili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, sono le seguenti:

  1. spese per il personale: ricercatori, tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese per i giovani fino a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo (o attività di innovazione tecnologica o attività con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 o altre attività innovative di design e innovazione estetica);
  2. quote di ammortamento: canoni di locazione finanziaria o semplice, altre spese per beni materiali mobili utilizzati e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica, di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, altre attività innovative di design e innovazione estetica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota per l’importo ordinariamente deducibile ai fini del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive, si assume solo la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, transizione ecologica o innovazione digitale, altre attività innovative di design e innovazione estetica. In particolare, per le attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di spesa di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento della attività inerenti ai progetti di R&S;
  3. contratti di ricerca extra-muros: aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca residenti in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Questa tipologia di spese ammissibili vale soltanto per le attività di ricerca e sviluppo;
  4. contratti che prevedono il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo del committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Questa tipologia di spese riguarda solo le attività di innovazione e transizione ecologica;
  5. servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S (o attività di innovazione tecnologica o attività con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 o altre attività innovative di design e innovazione estetica) ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili oppure di quelle extra-muros;
  6. spese per materiali, forniture altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S, ecc. ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota o impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al relativo credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese per i contratti commissionati a terzi.

 

Credito d’imposta e suo utilizzo

Ai sensi del comma 204, ciascun credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione “orizzontale”, cioè tra tributi diversi (art. 17 D.Lgs. 241/1997), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori legali e delle società di revisione (art. 8 D.Lgs. 39/2010).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Come previsto per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, le imprese che si avvalgono dei crediti di imposta sopra descritti devono inviare al MISE una comunicazione contenente le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Un apposito decreto direttoriale del MISE approverà il modello, i contenuti, le modalità e i termini di invio della comunicazione.

All’agevolazione in commento non si applica il limite generale di 700 mila euro, relativo all’utilizzo annuale dei crediti, e neppure quello particolare di 250 mila euro, concernente i crediti che devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Il bonus non concorre, inoltre, alla formazione né della base imponibile né del reddito IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).

Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

L’utilizzo del credito è comunque subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Controlli

Nell’ambito dell’ordinaria attività di accertamento, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dal comma 205, nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.

Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.

Qualora, nell’ambito della verifica e di controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

 

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA