L’art. 5 del DL 146/2021, ha previsto la speciale sanatoria che consente di regolarizzare le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo, con stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili. La conversione in legge del D.l. 39/2024 ha previsto all’art. 7 lo slittamento del termine al 31 ottobre 2024 per poter effettuare la comunicazione di riversamento senza sanzioni e interessi.
La procedura
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Il riversamento è riservato ai soggetti che hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non dotate dei requisiti qualitativi della ricerca e sviluppo ammissibili per usufruire del credito R&S. Più nello specifico la procedura riguarda crediti in relazione ai quali:
– sono state realmente svolte le attività e sostenute le spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
– è stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
– sono stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” (art. 5 comma 8 del DL 146/2021);
– sono stati commessi errori “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del DL 146/2021).
Non si può accedere alla procedura in caso di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti e mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta (art. 5 comma 8 del DL 146/2021).
I termini
Il termine ultimo per presentare la domanda era, finora, fissato al 30 luglio 2024. Il vecchio termine del 30 novembre 2023 era stato posticipato dal DL 145/2023, prima al 30 giugno, poi al 30 luglio 2024 in sede di conversione dalla L. 191/2023. Ora con la conversione del D.l. 39/2024 è stato previsto lo slittamento al 31 ottobre 2024 per la presentazione del modello con il quale richiedere il riversamento del credito.
Inoltre, slitta anche il termine per comunicare all’agenzia delle entrate la revoca di una precedete istanza di riversamento da parte di coloro che ancora non hanno effettuato il pagamento, che dal 30 giugno 2024 passa al 30 settembre 2024.
Resta invece invariata la scadenza del 16 dicembre 2024 per eseguire il riversamento del credito compensato, possibile mediante il pagamento in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali (il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026).
Modalità di trasmissione
Per le modalità di trasmissione, occorre fare riferimento al modello e alle istruzioni pubblicate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2024 n. 169262 (allegato 1, 2 e 3).