Crediti d’imposta R&S: aperte le iscrizioni all’Albo dei certificatori

Feb 26, 2024

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy apre la piattaforma dedicata ai professionisti e alle imprese che intendono iscriversi all’Albo dei certificatori per i crediti d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione.

È stato infatti presentato il decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023, che fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei certificatori e le modalità informatiche attraverso le quali le imprese richiedono l’accesso alla procedura ed individuano il certificatore. Saranno poi i certificatori che invieranno al Ministero delle imprese e del made in Italy la certificazione rilasciata e l’eventuale ulteriore documentazione richiesta.

 

Termini e modalità per l’iscrizione all’Albo

La piattaforma informatica predisposta dal Ministero è attiva: persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici previsti dal DPCM 15 settembre 2023, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sul portale.

Le domande potranno essere presentate per un semestre, mentre, a partire da gennaio 2025 le domande potranno essere presentate dal 1° gennaio fino al 31 marzo e dal 1° luglio fino al 30 settembre di ogni anno.

Ai fini della corretta compilazione della domanda, i richiedenti dovranno verificare i dati presenti sul Registro delle Imprese e nel caso in cui le informazioni presenti non risultino aggiornate, dovranno apportare le dovute rettifiche.

Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione all’Albo devono essere in possesso della seguente strumentazione:

  • Posta elettronica certificata (PEC) attiva. Per i soggetti obbligati al possesso di una PEC dalle norme vigenti, sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo comunicato al Registro delle Imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti;
  • Firma digitale;
  • CIE, SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica associati alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle Imprese.

Per presentare la domanda andrà rispettato il seguente iter:

  • Accesso alla procedura informatica;
  • Inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
  • Allegazione della eventuale delega nonché della ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, secondo le modalità indicate;
  • Generazione del modulo di domanda in formato pdf immodificabile, contenente le informazioni e i dati inseriti dal soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo e successiva apposizione della firma digitale;
  • Caricamento del modulo di domanda provvisto di firma digitale;
  • Versamento dell’imposta di bollo mediante la piattaforma pagoPA.

 

Formazione, aggiornamento e gestione dell’Albo

Il Ministero verificherà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione. Nel primo anno di funzionamento dell’Albo, tale verifica viene completata entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione. Nei successivi 15 giorni,

con provvedimento del Direttore Generale, sulla base della delibera di un’apposita commissione, il Ministero dispone l’iscrizione all’Albo. Negli stessi termini prima indicati il Ministero può chiedere all’istante di fornire chiarimenti o trasmettere documentazione. Entro 15 giorni dalla ricezione dei chiarimenti o documenti il Ministero comunica all’interessato la decisione definitiva.

L’elenco sarà reso consultabile attraverso l’apposita sezione del portale del Ministero, ove i soggetti iscritti potranno aggiornare le informazioni inserite secondo modalità indicate dalla procedura informatica; gli stessi soggetti sono tenuti a comunicare secondo le suddette modalità, eventuali variazioni riguardo ai requisiti previsti dalla normativa contestualmente al loro verificarsi e comunque entro 15 giorni successivi.

Il ministero, nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli sui soggetti iscritti, anche a campione o su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti. In sede di controllo , il Ministero può disporre la sospensione, per un periodo massimo di mesi sei o la cancellazione dei soggetti iscritti.

 

Mantenimento dell’iscrizione all’Albo

Dal 1° gennaio 2025, tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre di ciascun anno, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero, pena la decadenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, tramite le modalità indicate dalla procedura informatica, la conferma della volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti. La cancellazione volontaria deve essere richiesta tramite modalità indicate dalla procedura informatica e viene disposta con provvedimento del Direttore generale del Ministero. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione è necessario dimostrare la continuità nello svolgimento dell’attività, integrando in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento, nel triennio precedente, di idonee attività consistenti nella presentazione, valutazione, compresa la certificazione, o rendicontazione, di almeno quindici progetti collegati all’erogazione di contributi o altre sovvenzioni afferenti ad attività di R&S, innovazione e design.

 

Richiesta di accesso alla procedura e indicazione del certificatore

L’impresa interessata al credito d’imposta in oggetto dovrà richiedere, mediante procedura informatica, al Ministero l’accesso alla procedura di certificazione, andando a selezionare il soggetto incaricato tra quelli iscritti all’apposito Albo dei certificatori ed infine comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore. Per procedere l’impresa dovrà seguire i seguenti passaggi:

  • Accedere alla procedura informatica tramite autenticazione con SPID o CIE o altra modalità indicata dalla medesima procedura;
  • Inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
  • Compilare la scheda progetto, secondo uno schema predefinito disponibile sulla piattaforma informatica;
  • Seleziona il certificatore tra quelli iscritti all’Albo
  • Scaricare il modulo di domanda in formato “.pdf” immodificabile, generato dal sistema, per la successiva apposizione della firma digitale;
  • Carica il modello predisposto e controfirmato digitalmente per accettazione dal certificatore;
  • Predisporre il versamento di cui all’art. 11.

in seguito alla trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascerà un’attestazione di avvenuta protocollazione. Sempre dalla procedura informatica, all’impresa è data la possibilità di sostituire il certificatore e quello precedentemente selezionato riceverà una notifica di revoca dell’incarico.

 

Sottoscrizione della certificazione

Nell’ipotesi dei soggetti ed enti di cui all’art. 2 commi 4 e 5 del D.P.C.M., la certificazione dovrà essere sottoscritta da uno o più responsabili tecnici competenti ed esperti per lo specifico settore o progetto. La certificazione dovrà inoltre essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa, soggetto o ente, o da un suo delegato.

 

Modalità d’invio della certificazione rilasciata e della documentazione richiesta

Il certificatore dovrà trasmettere la certificazione al Ministero, entro 15 giorni dal rilascio della stessa all’impresa, tramite procedura informatica. Nei successivi 90 giorni, il ministero, nell’ambito dei controlli di cui all’art.1 comma 207 della legge n. 160 del 2019 e art. 4 comma 2 del D.P.C.M., può chiedere al certificatore, dandone notizia all’impresa, la documentazione rilevante ai fini della valutazione. Il certificatore dovrà inviare con le modalità indicate, la documentazione richiesta nei 15 giorni successivi. In casi straordinari, il certificatore può richiedere una proroga di ulteriori 15 giorni, fornendo comprovate motivazioni. In caso di mancato invio della documentazione integrativa, nei termini indicati, il procedimento non si conclude e la certificazione non produrrà gli effetti vincolanti di cui all’art. 23 comma 4 del D.L. n.73 21/06/2022, e art. 4 comma 2 del D.P.C.M. Infine, il ministero entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, dovrà comunicare tramite PEC, inviata all’impresa ed al certificato, l’esito del controllo se negativo e motivarlo.

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