Per effetto dell’articolo 6 del decreto legge 39 del 29 marzo 2024, che ha introdotto una serie di comunicazioni per poter fruire dei crediti di imposta derivanti dagli investimenti del piano 4.0, era stata bloccata la possibilità di utilizzo degli stessi in attesa di un successivo Decreto ministeriale che avrebbe fornito ulteriori informazioni circa il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni. Oggi il Decreto è stato pubblicato e dal giorno 29 aprile è possibile effettuare le comunicazioni necessarie per poter utilizzare in compensazione i crediti di imposta 4.0.
1.Le comunicazioni
Dal giorno lunedì 29 aprile è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso che ha definito il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione.
Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:
- Il modello 1 gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato 1);
- Il modello 2 gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (allegato 2).
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
2. Modalità di trasmissione delle comunicazioni
Le comunicazioni devono essere trasmesse in via preventiva per comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024 e la presunta ripartizione negli anni del credito e la sua relativa fruizione. Successivamente la comunicazione deve essere trasmessa in via consuntiva al completamento degli investimenti in modo da aggiornare le informazioni precedentemente comunicate.
Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (vedi sito AGID).
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all’’indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it . Come si legge dal comunicato GSE l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:
– nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
– nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Infine il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.