COVID-19: Nuove indicazioni su CIGO e CIGS

Ago 24, 2021

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Per la generalità dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), la possibilità di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale “COVID–19” si è conclusa al 30 giugno 2021.

Il legislatore è intervenuto definendo alcune facilitazioni per questi datori di lavoro, che riducono o sospendono l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021. L’Inps con circolare ha fatto le dovute precisazioni.

Trattamento CIGS alternativa ai sensi dell’art. 40 DL n. 73/2021

Il decreto Sostegni ha previsto, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere , in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS) , a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.

Datori di lavoro destinatari

Possono usufruire di questo strumento tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Condizioni di accesso alla misura

Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale i datori di lavoro devono:

  • avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato almeno pari al 50 % rispetto al primo semestre del 2019;
  • avere sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Questo particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D.lgs n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.

Riguardo agli accordi da sottoscrivere, si precisa che le intese devono essere stipulate con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA).

Gli accordi, inoltre, devono rispettare le seguenti condizioni:

  • la riduzione media oraria convenuta non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
  • per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90 per cento nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo;
  • nelle intese devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Durata e caratteristiche del trattamento

Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Questo trattamento non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’art. 4 del D.lgs n. 148/2015.

L’ammontare è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l’applicazione dei massimali mensili e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.

Il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell’assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l’utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda.

Si ricorda, infine, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote

CIGO e CIGS senza obbligo di versamento del contributo addizionale

I datori di lavoro privati, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.

Datori di lavoro destinatari

La disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria.

Indicazioni in merito al periodo

In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, si osserva che la decorrenza del 1° luglio 2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte.

Per garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale per assicurare una più agevole gestione delle richieste che, in via generale, prevedono interventi per periodi che decorrono dall’inizio della settimana, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.

Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti casuale “COVID-19 DL 41/21”.

Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

Caratteristiche degli interventi e disciplina di riferimento

In ordine alla portata della norma, si precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.

Le sole deroghe alla disciplina generale di cui al D.lgs n. 148/2015 che regola l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi (CIGO – CIGS) sono rappresentate dal mancato obbligo, per i datori di lavoro richiedenti, del versamento del contributo addizionale. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale come, a titolo di esempio: l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi  e singoli dei trattamenti; per la cassa integrazione ordinaria, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso al trattamento, nonché l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione.

Tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non rientrano nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015 e che gli stessi sono neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.

I datori di lavoro che si avvalgono dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma al comma 5 dell’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 5 del suddetto articolo 40.

Termini di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO

Ai fini della trasmissione delle domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria queste devono essere trasmesse entro i 15 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione.

In sede di prima applicazione della norma e in relazione a quanto indicato al precedente paragrafo 2.2, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Gli importi eventualmente corrisposti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’art. 40-bis DL n. 73/2021

Il decreto legge in oggetto prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.lgs n. 148/2015.

Condizioni di accesso alla misura

La disposizione di cui trattasi si rivolge ai datori di lavoro che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

Caratteristiche e durata del trattamento

Il trattamento può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, si precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori ed alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto gia precisato.

Ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 40-bis.

Proroga del trattamento di CIGS per cessazione

Il decreto Sostegni-bis prevede che, dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, sia possibile prorogare ulteriormente, per un massimo di sei mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica che cessano l’attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Ricordiamo che la reintroduzione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che cessano l’attività produttiva era già stata prevista, per il triennio 2018-2020.

Questo trattamento di CIGS rappresenta una fattispecie autonoma di ricorso alle integrazioni salariali straordinarie.

CIGO per i datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Il legislatore ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Per i datori di lavoro sopraindicati, resta precluso, fino al 31 ottobre 2021, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo e le procedure di licenziamento in corso, fatte salve le particolari situazioni.

Datori di lavoro destinatari

La norma prevede che tali datori di lavoro, individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.

Per questi trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

In relazione al conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori nelle ipotesi in cui il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dal datore di lavoro e per quanto attiene alle quote di TFR maturate dai lavoratori durante i periodi di integrazione salariale, si rimanda a quanto già precisato.

Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS 

Le imprese, appartenenti ai settori sopra indicati, che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Anche per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti; si applicano, inoltre, le più volte citate disposizioni in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

Lavoratori destinatari

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.

Trattamento richiedibile e modalità di trasmissione delle domande

Al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale e su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il nuovo periodo di trattamenti, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021.

Conseguentemente, qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti casuale “COVID-19 DL 41/21”, i datori di lavoro potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.

Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 17 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 99/21”.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso, le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 99/21 – sospensione CIGS”.

Termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG

il termine per la presentazione delle domande e de relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, le istanze di accesso ai trattamenti decorrenti da “luglio 2021”, comprese quelle per cui, secondo le indicazioni sopra illustrate, è possibile anticipare il trattamento dalla data del 28 giugno 2021, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2021.

in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

Il legislatore ha previsto che per i datori di lavoro, con  un  numero  di  lavoratori dipendenti  non  inferiore  a  mille, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale.

In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro di cui trattasi – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica – possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Non è dovuto alcun contributo addizionale e si applicano le disposizioni già richiamate in materia di conguaglio delle prestazioni anticipate ai lavoratori e quelle relative alle quote di TFR maturate durante il periodo di integrazione salariale.

Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell’art. 20 DL n. 18/2020

Ai fini dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, il menzionato art. 3 del decreto-legge n. 103/2021 richiama, altresì, l’art. 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese, come sopra individuate, che hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021.

Anche alle integrazioni salariali in argomento si applicano le disposizioni richiamate all’ultimo capoverso del paragrafo precedente ed il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Per tale richiesta, i datori di lavoro seguiranno l’ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’adozione del relativo decreto direttoriale, l’Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Lavoratori interessati

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.

Modalità e termini di trasmissione delle domande e dei modelli SR41-UniEmens – CIG

Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di integrazione salariale di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 103/2021, i datori di lavoro sopra indicati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 103/21”.

Con riferimento alla prestazione di cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di cassa integrazione straordinaria in corso (cfr. il precedente paragrafo 7.2), le relative domande di concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 – DL 103/21 –sospensione CIGS”.

Istruzioni procedurali

Nel “Sistema UNICO” sono stati istituiti i seguenti codici evento:

133 – contratto di solidarietà emergenziale – art. 40 D.L. 73/2021

169 – CIGS 13 settimane in deroga – art. 40bis DL n. 73/2021

144 – proroga crisi con cessazione 2021.

 

Introduzione di nuovi codici evento per i trattamenti CIGO 

Ai fini dell’individuazione delle nuove prestazioni di trattamenti di integrazione salariale ordinaria sono stati istituiti – all’interno del codice intervento 100 – i nuovi codici evento che di seguito si elencano:

COVID 19 – DL 99/21 -Fondo CIGO

75

COVID 19 – DL 99/21 – deroga lim. DLgs 148/15

76

COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS – Fondo CIGO

77

COVID 19 – DL 99/21 Sospensione CIGS – deroga lim. DLgs 148/15

78

COVID 19 – DL 103/21 Fondo CIGO

79

COVID 19 – DL 103/21 – deroga lim. DLgs 148/15

80

COVID 19 – DL 103/21 sospensione CIGS – Fondo CIGO

81

COVID 19 – DL 103/21 sospensione – deroga lim. DLgs 148/15

82

 

Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Trattamento

CongCIGSAltCaus

CongCIGSAltImp

CIGS ai sensi art.40, comma 1, DL n. 73/2021

L066

indicazione dell’indennità ordinaria/straordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale

CIGO e CIGS senza contributo addizionale

Codici già in uso

Ulteriore trattamento CIGS in deroga ai sensi dell’art. 40-bis DL n. 73/2021

L067

Ulteriore trattamento di CIGO industrie tessili ecc

L082

Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria

L083

CIGO in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale

L084

Ulteriore trattamento di CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell’art.3 DL n. 103/2021

L085

 

 

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