Contributo di solidarietà erogato da EBIT per l’emergenza Covid-19: prorogate le domande di accesso

Gen 19, 2022

Premessa

Le Parti firmatarie del CCNL Industria Turistica lo scorso 12 novembre 2021 si sono incontrate per definire il riparto dei fondi residui accantonati presso il Fondo Sostegno al Reddito che non sono stati allocati alla luce del primo round di domande di erogazione del contributo di solidarietà (CDS) presentate dalle imprese.

Per presentare la domanda per il contributo di solidarietà CLICCA QUI.

 

Contenuti del nuovo accordo

Il nuovo accordo stabilisce:

– l’estensione al 30 giugno 2021 del periodo per il calcolo delle 18 settimane, anche non continuative, di sospensione dell’attività lavorativa (fatta esclusione di tutti quei   lavoratori che   hanno percepito la prestazione di cui all’Accordo del 5 agosto 2021).

– l’ampliamento del contributo di solidarietà alle seguenti categorie:

  1. lavoratori sospesi a zero ore con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale per almeno 13 settimane, anche non continuative, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021;
  2. lavoratori che, nel periodo 1/04/2020 – 30/06/2021, hanno subito una riduzione complessiva dell’orario contrattuale di lavoro pari ad almeno il 50%, delle ore teoricamente lavorabili con intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o del Fondo Integrazione Salariale.

Le risorse ad ora non impiegate saranno utilizzate prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di accesso alla prestazione relative a lavoratori in sospensione e successivamente ai lavoratori in riduzione.

 

Presentazione della domanda

La compilazione della domanda è a cura dell’ufficio incaricato dalla Direzione dell’Azienda singola o della capogruppo, e deve essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Le aziende dovranno inviare ONLINE ad EBIT NAZIONALE, l’elenco delle sedi operative e l’elenco nominativo dei lavoratori aventi diritto alla prestazione, con indicazione per ciascuno di essi delle seguenti informazioni:

– Cognome e Nome

– Numero di settimane con sospensione a zero ore/numero di ore di riduzione di attività lavorativa nel periodo 01/04/2020-30/06/2021

– Orario individuale

– Sede operativa di ciascun lavoratore (Ragione Sociale e città).

La domanda deve essere unica per ogni Azienda richiedente sia singola che capogruppo,

riguarderà tutte le sedi operative ad essa collegata e tutti i lavoratori del gruppo che abbiano fruito di ammortizzatori sociali (Fondo di integrazione salariale, Cassa guadagni in deroga) con causale Covid 19 con sospensione dell’attività lavorativa a zero ore ovvero riduzione come indicato nel punto 1 CHE NON SONO RIENTRATI NELL’AMBITO DI APPLICAZONE DELL’ACCORDO DEL 5 AGOSTO 2021.

I lavoratori coinvolti dovranno essere in forza al momento dell’erogazione del contributo.

Non saranno accolte domande inviate oltre la data di scadenza e inviate tramite altri canali.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA