Contributo addizionale CIG in caso di procedure concorsuali

Feb 11, 2025

L’INPS, con messaggio, rende nota le novità sul regime di esonero dal versamento del contributo addizionale nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale.

Le procedure concorsuali

La disciplina generale delle procedure concorsuali è stata oggetto, negli ultimi anni, di numerosi e importanti interventi legislativi che, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, hanno condotto alla riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

L’obiettivo del legislatore  è sempre stato quello del recupero e della conservazione del patrimonio aziendale al fine di rendere più agevoli le possibilità di soddisfare le ragioni dei creditori e le tutele dei lavoratori, preservando i livelli occupazionali delle aziende in crisi.

Il Codice promuove le procedure di regolamentazione delle crisi in modo da favorire la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa, ove possibile, assegnando un ruolo residuale alla liquidazione giudiziale.

La crisi dell’impresa e, conseguentemente, l’avvio della procedura concorsuale, oggi procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ha inevitabili risvolti anche sul rapporto contributivo e, in particolare, sugli obblighi contributivi delle imprese sottoposte a procedure caratterizzate dalla continuazione dell’esercizio di impresa.

Il contributo addizionale prima del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il versamento del contributo addizionale, in caso di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, non era generalmente  dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa. Il Ministero del Lavoro aveva chiarito che la decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale iniziava nel caso di:

–    fallimento con esercizio provvisorio, dalla data di deposito della sentenza dichiarativa;

–    concordato preventivo con continuità aziendale dalla data del decreto di ammissione alla procedura;

–    accordi di ristrutturazione del debito, dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

–    liquidazione coatta amministrativa, a partire dal giorno di ammissione alla procedura concorsuale, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa;

–    amministrazione straordinaria, dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

I chiarimenti forniti dal ministero, in ordine alla data di decorrenza dell’esonero dal versamento del contributo addizionale, necessitano di essere integrati con l’indicazione del termine finale di fruizione dello stesso, tenuto conto delle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Nuova individuazione: il dies ad quem del contributo addizionale

L’INPS ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un parere in merito all’individuazione del giorno fino al quale dell’esonero dal versamento del contributo addizionale.

L’individuazione del diem ad quem può applicarsi l’esonero dal contributo addizionale,  al fine di evitare che l’apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l’effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis.

Il Ministero del Lavoro  ha precisato, in via generale, che il suddetto dies ad quem non potrà che coincidere con il momento in cui l’impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis.

Conseguentemente, alla luce del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti indicazioni:

–    in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all’esercizio provvisorio, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;

–    in caso di concordato preventivo con continuazione dell’attività, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell’omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l’azienda;

–    in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l’omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;

–    in caso di liquidazione coatta amministrativa, l’esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l’art. 313 del CCII);

–    in caso di amministrazione straordinaria, l’esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall’articolo 27, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, del “programma di cessione dei complessi aziendali” o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del “programma di ristrutturazione” (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell’articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 347/2003 e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

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