L’INPS, con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021, informa che dal prossimo 15 settembre 2021 sarà reso disponibile sul sito www.inps.it il modulo di istanza on-line per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione.
In evidenza
Il datore di lavoro interessato dovrà inoltrare la domanda di ammissione all’esonero fornendo le seguenti informazioni:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
- verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Per approfondimenti si ricorda anche la circolare INPS n. 115 del 2 agosto 2021.
Di seguito si riportano informazioni utili circa il contratto di rioccupazione e il relativo esonero contributivo.
Contratto di rioccupazione: cosa è
E’ stato introdotto dal DL Sostegni bis quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – accessibile dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 – finalizzato a favorire l’inserimento dei lavoratori disoccupati (iscritti al Centro per l’impiego) nel mercato del lavoro.
Si tratta dunque di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Una volta terminato il periodo di inserimento, le parti possono scegliere di recedere dal contratto, altrimenti il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È incentivato con l’esonero contributivo per il datore di lavoro pari al 100% – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e per la durata di sei mesi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Contratto di rioccupazione: requisiti per l’esonero e importi
Possono accedere al beneficio di esonero contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.
Perché possa beneficiare dell’esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
- rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;
- assenza presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione di sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, fanno eccezione i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione; nello specifico l’INPS rileva che la sospensione dal lavoro per una causale connessa all’emergenza Covid è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili e quindi qualora l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni mediante instaurazione di un contratto di rioccupazione.
Inoltre, sono fissati altri vincoli da rispettare:
- alla data della nuova assunzione, il lavoratore deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
- i datori di lavoro non devono avere effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi ed è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Lo sgravio contributivo legato al contratto di rioccupazione non entra in contrasto in alcun modo con altre agevolazioni, ma dal momento che è pari al 100%, nei sei mesi di copertura è comunque l’unico incentivo applicabile.
Sulla gestione della cumulabilità, l’INPS ha specificato che beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.