La legge di conversione del decreto Sostegni-bis (Legge n. 106 del 23 luglio 2021) introduce importanti novità alla disciplina del contratto a tempo determinato in ordine alla possibilità di effettuare proroghe e rinnovi, anche a scopo di somministrazione. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 luglio 2021.
Le novità
La prima novità è contenuta nella lettera a) dell’art. 41-bis – che modifica l’art. 19 del D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 in materia di lavoro a tempo determinato – aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1, che, ad integrazione delle causali legali del decreto Dignità, introduce le “specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’art. 51” quale ulteriore condizione per poter stipulare un contratto a tempo determinato, della durata superiore a dodici mesi e sempre nel limite massimo dei ventiquattro mesi.
Con tale disposizione – attraverso accordi di livello nazionale o di secondo livello – sarà possibile contrattare e concordare con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero con le rappresentanze aziendali, specifiche esigenze di settore o aziendali che giustificano il ricorso ai contratti a termine o alla somministrazione.
La seconda novità si sostanzia nell’introduzione del comma 1.1 all’art. 19 del D. Lgs n.81 del 15 giugno 2015 con il quale, nel rispetto dei ventiquattro mesi complessivi, è possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore a dodici mesi, con causali dettate dalla contrattazione collettiva, fino al 30 settembre 2022.
La disposizione, pertanto, non ha carattere strutturale, ma è limitata nel tempo.
In evidenza
Il termine del 30 settembre 2022 rappresenta la data ultima per la stipula del contratto a tempo determinato con una causale individuata dalla contrattazione collettiva, mentre il rapporto può protrarsi oltre tale data.
In attesa di eventuali circolari da parte del Ministero del Lavoro, è comunque possibile dare avvio alla contrattazione per individuare quelle specifiche esigenze che agevoleranno il ricorso alle proroghe o ai rinnovi dei contratti a termine anche a scopo di somministrazione.