Premessa
L’INPS, con il messaggio n. 4564 del 21 dicembre 2021, comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario Covid-19 dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, per i lavoratori dipendenti.
Già con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, aveva fornito le istruzioni in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale straordinario Covid-19 dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021: in caso di quarantena o DAD dei figli fino a 14 anni, lavoratori dipendenti e autonomi potranno ricevere un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione o del reddito.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è prevista la possibilità di astensione, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le relative domande, pertanto, devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Nessun limite di età è invece previsto per i figli affetti da disabilità in situazione di gravità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992 e, in tal caso, il congedo Covid-19 spetterà sia in caso di iscrizione a scuola che in caso di iscrizione presso centri diurni a carattere assistenziale.
In evidenza
Per usufruire del congedo parentale straordinario deve sussistere una delle seguenti condizioni:
- infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
- quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Le medesime condizioni sono previste per i figli con disabilità grave, e in aggiunta sarà possibile fruire del congedo anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
Per gli eventi ricadenti nel periodo dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021, il periodo di congedo parentale Covid-19 potrà essere fruito per la durata della quarantena, DAD o contagio, per l’intero periodo o solo in parte.
La circolare INPS n. 189/2021 specifica, infatti, che sarà possibile fruirne sia in forma giornaliera che oraria, senza modifiche sulle regole e sulla misura dell’indennizzo riconosciuto. Si evidenza che nella circolare vengono dettagliate sia le situazioni di compatibilità che quelle di incompatibilità del congedo in modalità giornaliera e oraria.
Le giornate lavorative ricadenti nel periodo di congedo saranno quindi indennizzate al 50 per cento della retribuzione o del reddito, secondo le regole specifiche previste per dipendenti o autonomi INPS. Si specifica al proposito che sarà corrisposta un’unica indennità in caso di più certificati o provvedimenti relativi allo stesso o a più figli, qualora ricadenti nel medesimo periodo.
Presentazione della domanda
La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
L’INPS, con la circolare n. 189/2021, ha chiarito che le istanze potranno riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della stessa, purché relative a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 relativamente al periodo di durata della quarantena per contatto o infezione da Covid-19 ovvero di DAD, entro il 31 dicembre 2021.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato sarà poi possibile presentare domanda anche per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Il richiedente avrà 30 giorni di tempo per fornire i documenti che legittimano la fruizione del congedo, pena la reiezione della domanda.
Con successivo messaggio l’INPS comunicherà le modalità per la presentazione delle domande per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi inscritti all’INPS e per quelli iscritti alla Gestione separata.