Premessa
L’INPS, con circolare, ha comunicato le istruzioni amministrative e operative viste le novità in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
La novità riguarda l’aumento dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
La misura è applicabile SOLO ai lavoratori dipendenti, che terminano il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Indennità all’80%
Si evidenzia che la modifica normativa non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione. I mesi totali indennizzabili rimangono nove.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a giorni o in modalità oraria.
Esempio
Al fine di una più agevole comprensione dell’operatività della nuova disposizione, si fornisce il seguente esempio:
– due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.
Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:
– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
– 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi in particolari condizioni reddituali
Decorrenza della nuova disposizione
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Considerato che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità
Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale
I datori di lavoro dovranno utilizzare i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens:
- “PG0”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”,avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Si fa presente che per gli eventi sopra richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria.
Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> “L328”di nuova istituzione.
Dovranno essere altresì valorizzati i seguenti elementi:
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice fiscale del minore;
- <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Recupero periodi precedenti
Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.