Normalmente, il percettore di NASpI conserva il diritto in forma ridotta, di un importo pari all’80% del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.
Con questa circolare l’Inps ha analizzato i casi in cui l’attività svolta non possa essere formalmente inquadrata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o non sia riferibile in senso stretto ad attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, ma dia comunque luogo ad una forma di compenso o alla produzione di un reddito che si aggiunge alla indennità di disoccupazione.
In questi casi l’Inps specifica quando si applica la disciplina generale in tema di decadenza, sospensione e riduzione dell’importo della prestazione al fine di evitare disparità di trattamento.
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