Vediamo insieme le principali e più significative novità introdotte con la L. n. 203 del 13 dicembre 2024 (Collegato Lavoro), in attesa di eventuali circolari esplicative.
Si precisa che le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore il 12 gennaio 2025.
Semplificazione ricorsi INAIL (art. 2)
E’ prevista una semplificazione delle procedure di ricorso presentate da parte dei datori di lavoro in materia di tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Compatibilità tra cassa integrazione e lavoro (art. 6)
Nel caso in cui un lavoratore si trovi in cassa integrazione, la legge prevede che possa svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che ne informi preventivamente l’INPS.
Ne consegue che, nelle giornate di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, il trattamento di integrazione salariale è sospeso.
Somministrazione di lavoro (artt. 9 – 10)
La regola già vigente prevede che i lavoratori somministrati a tempo determinato non possono superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’azienda utilizzatrice.
La novità introdotta dalla L. n. 203/2024 consiste nell’esclusione da suddetto limite dei:
- lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione;
- lavoratori assunti per svolgere attività stagionali o specifici spettacoli;
- lavoratori assunti dalle start-up;
- lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori con più di 50 anni di età.
Inoltre, nel caso di contratto a tempo indeterminato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, viene eliminato il limite di durata massima di 24 mesi delle missioni a tempo determinato presso l’utilizzatore.
Previsto infine l’utilizzo flessibile dei Fondi Formatemp ed Ebitemp per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati.
Attività stagionali (art. 11)
Viene fornita l’interpretazione autentica della norma che individua le attività di tipo stagionale, ufficializzando così un indirizzo già assunto anche dall’Ispettorato del Lavoro, in base al quale vanno fatte rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle storicamente previste dal D.P.R. n. 1525/1963, anche quelle “organizzate per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonchè a esigenze tecnico produttive o legate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.”
Periodo di prova nei contratti a tempo determinato (art. 13)
Si stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è la seguente:
- 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, a partire dal primo giorno di inizio del rapporto di lavoro.
In ogni caso il periodo di prova deve avere:
- durata minima: 2 giorni
- durata massima: 15 giorni se il contratto termina entro 6 mesi; 30 giorni se il contratto dura più di 6 mesi e meno di 12 mesi
Comunicazione obbligatoria smart working (art. 14)
Viene individuato espressamente dalla legge il termine entro il quale occorre fare la comunicazione telematica obbligatoria dei contratti di lavoro agile.
Viene infatti modificato l’art. 23 della L. n. 81/2017, stabilendo che occorre comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro l’elenco dei nominativi, nonchè la data di inizio e cessazione del rapporto di lavoro in modalità agile entro 5 giorni dalla data di inizio dello smart working oppure da quella di variazione della data di cessazione dello stesso.
Apprendistato e formazione (artt. 15 – 16 – 18)
Vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato le risorse destinate all’apprendistato professionalizzante . E’ inoltre possibile trasformare l’apprendistato per la qualifica o il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca dopo il conseguimento del titolo.
Regime forfettario per contratti a causa mista (art. 17)
A differenza di quanto previsto finora, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del regime forfettario per le persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che svolgono attività libero-professionali a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 lavoratori, a seguito di una contestuale assunzione da parte dello stesso datore di lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario di lavoro compreso tra il 40% e il 50% di quello previsto settimanalmente dal ccnl applicato in azienda.
il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente a quello di lavoro subordinato deve però essere certificato (dagli appositi organi di cui all’art. 76 del D. lgs. n. 276/2003) e non deve configurarsi alcuna forma di sovrapposizione, rispetto al contratto di lavoro subordinato, riguardo all’oggetto, all’orario ed alle modalità di svolgimento della prestazione.
Dimissioni e assenza ingiustificata (art. 19)
Al fine di contrastare i casi di assenza ingiustificata volti ad ottenere un licenziamento disciplinare per poter cosi accedere all’indennità di Naspi (altrimenti non spettante in caso di dimissioni volontarie), viene introdotta, all’interno della norma inerente “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, una nuova casistica, secondo la quale, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal ccnl applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni:
- il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale ha facoltà di effettuare i relativi accertamenti;
- si ha la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, senza la necessità delle dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non sia in grado di giustificare il motivo dell’assenza.
Le cosiddette “dimissioni per fatti concludenti” comportano:
- l’impossibilità per il lavoratore di poter accedere al trattamento Naspi;
- il venir meno dell’obbligo per il datore di lavoro di versare il ticket di licenziamento;
- la facoltà per il datore di lavoro di trattenere l’indennità di mancato preavviso
Siamo in attesa delle indicazioni dell’Ispettorato del lavoro circa la corretta procedura da seguire.
Conciliazioni telematiche (art. 20)
Si prevede la possibilità di svolgere i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro (di cui agli artt. 410, 411 e 412 ter del c.p.c.) in modalità telematica e tramite collegamenti audiovisivi.
A tal fine, si prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire le regole tecniche necessarie.
Rateizzazioni debiti contributivi (art. 23)
Viene introdotta la possibilità per INPS e INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prevedere a favore dei datori di lavoro la rateizzare dei debiti per contributi e premi, fino ad un numero massimo di 60 rate mensili, al fine di favorire la regolarizzazione delle posizioni contributive.