Con l’approvazione dei Reg. UE n°2446 e 2447 il primo delegato e l’altro di esecuzione, adottati rispettivamente il 28 luglio ed il 24 novembre del 2015, possiamo considerare conclusa la revisione del Codice Doganale della Unione Europea, adottato con il Reg. UE n.952 del 9 ottobre 2013, e confermare la piena applicazione dal prossimo 1° maggio della nuova disciplina che sostituisce-abroga il primo Codice Doganale Comunitario, che vide la luce con il Reg. CEE n.2913 del 12 ottobre 1992,ed il relativo regolamento di attuazione approvato con il Reg. CEE n.2454 del 2 luglio 1993.
La strada è stata davvero lunga e faticosa. Dopo la stesura di una prima bozza sulla GUCE serieC298 del dicembre 2007, il nuovo codice,cosiddetto aggiornato, fu adottato con il Reg. CE n.450 del 23 aprile 2008, e doveva trovare attuazione entro il giugno del 2013.
A seguito del Trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE) ed in coerenza con il trattato stesso,con il Reg. n.952 del 9 ottobre 2013 è stato adottato un nuovo codice doganale, e successivamente la Commissione, dopo un intenso lavoro e con l’approvazione dei necessari adeguamenti, ne ha reso possibile l’applicazione a partire dal 1° maggio del 2016.
Con la firma del Trattato di Lisbona, per un processo decisionale più rapido ed efficace, vengono introdotte molteplici innovazioni che interessano i diversi organi comunitari e le loro competenze. Così con gli art.290 e 291 vengono delegate alla Commissione due tipi di competenze, una prima per l’adozione di misure quasi legislative, ed una seconda per l’adozioni di misure di mera esecuzione.
Mentre per il passato l’eventuale controllo sulle misure di esecuzione si basava sulla cosiddetta Comitatologia ( comitati composti da rappresentanti dei vari Stati membri), il nuovo meccanismo introdotto appunto dall’art.291, semplifica le procedure e le rende più trasparenti e più flessibili: soltanto un voto a maggioranza del comitato, contrario ad un atto esecutivo può impedire alla Commissione di adottarlo, mentre se manca la maggioranza qualificata, la Commissione può scegliere se adottare l’atto oppure riesaminarlo.
Nella nuova formulazione il Codice Unionale(reg.952/2013) si compone di nove capitoli,divisi in varie sezioni per un numero complessivo di 288 articoli, e riporta ben 43 articoli, (cosiddetti articoli di delega di potere),che rinviano ad un successivo regolamento delegato, nonché 39 articoli, (cosiddetti articoli di conferimento di competenze), che rinviano ad un futuro regolamento di esecuzione.
Infatti, il regolamento delegato n.2446 del 28 luglio 2015, si compone di 256 articoli che, con preciso riferimento agli articoli di delega di potere contenuti nelle diverse sezioni del Codice, riportano le misure dirette a completare alcuni elementi non essenziali dell’atto legislativo di riferimento ; mentre il regolamento di esecuzione n.2447 del 24 novembre consta di 350 articoli che, con preciso riferimento agli articoli di conferimento di competenze contenute nelle diverse sezioni del Codice, riportano le relative misure esecutive di attuazione.
Conseguentemente possiamo affermare che il nuovo Codice Doganale dell’Unione si compone di 288 articoli di base di cui al Reg. UE n.952/2013, nonché di 256 articoli delegati e di 350 articoli di esecuzione, riportati rispettivamente nei Reg.ti UE n. 2446 e 2447 /2015.
A fronte della riformulazione del testo per adeguarlo alla nuova realtà dell’Unione, le semplificazioni introdotte per taluni istituti e le modifiche apportate ai regimi speciali, la caratteristica veramente innovativa è proprio quella legata alle nuove facoltà assegnate alla Commissione, che con i nuovi poteri ci fa pensare ad una norma doganale, concepita in modo molto agile e sempre in tiro rispetto alla vita convulsa e mutevole dei commerci internazionali, come dire che le norme essenziali del codice in cui si rispecchiano i principi generali, saranno assistite da misure delegate e misure esecutive dirette ad intercettare e disciplinare le specifiche esigenze e le varie casistiche via via che si presentano, e tutto ciò a valere per un quinquennio a partire dal 30 ottobre del 2013 ed eventualmente prorogabili per il quinquennio successivo.
Nei primi articoli del nuovo codice, viene stigmatizzato il ruolo che spetta all’autorità doganale, che come supervisore degli scambi commerciali con l’estero deve:
a)Tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri;
b) Tutelare l’Unione dal commercio sleale,sostenendo le attività legittime;
c) Garantire la sicurezza dell’Unione nonché la tutela dell’ambiente;
d) Mantenere un giusto equilibrio tra i controlli e le agevolazioni.
Segue la disamina delle definizioni, che si arricchiscono del concetto di normativa doganale, di operatore economico, di rappresentante doganale,di rimborso e sgravio dei dazi, nonché di altri termini specifici per le operazioni di perfezionamento.
La sezione I del capo2° risulta sicuramente innovativa, essendo riservata alla fornitura delle informazioni, allo scambio dei dati in ambiente privo di supporti cartacei, al sistema di archiviazione e di protezione dei dati, alla gestione comune di sistemi elettronici con scambio di dati fra i diversi uffici doganali dell’Unione.
La sezione seconda, tratta dei poteri e delle varie forme di rappresentanza, mentre nella successiva, relativa alle decisioni per l’applicazione delle norme, viene fissato un termine generale di 4 mesi per la notifica delle decisioni adottate, e viene specificato che, salvo specifiche deroghe le decisioni adottate dall’autorità doganale sono valide in tutto il territorio dell’Unione. Per quanto si riferisce alle informazioni vincolanti (IVO e ITV), viene fissata la validità per entrambe le fattispecie in tre anni dalla data in cui sono divenute efficaci.
Dopo la sezione dedicata interamente agli AEO, troviamo una parte per così dire sanzionatoria, formata dal solo art.42 , che nel rinviare alle norme nazionali, dispone che le sanzioni amministrative devono essere effettive, proporzionali e dissuasive e che le stesse possono assumere anche la forma di un onere pecuniario, ovvero di revoca ,di sospensione o di modifica, di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato.
Segue una sezione relativa ai diversi tipi dei controlli doganali, sia causali, sia basati sull’analisi dei rischi, con la precisazione che nei casi di merci soggette a controlli di autorità diverse da quelle doganali, queste ultime svolgono un ruolo di coordinamento e si impegnano a che tali controlli vengano effettuati contemporaneamente e nello stesso luogo.
Il titolo II tratta dei principi in base ai quali si applicano i dazi, il titolo III comprende l’obbligazione doganale dalla nascita all’estinzione mentre il titolo IV è riservato alle formalità ed agli obblighi relativi alle merci che entrano nel territorio doganale comune. I titoli successivi V, VI, e VII riportano le disposizioni generali relative al vincolo delle merci ad un regime doganale, con una netta distinzione fra le merci destinate al consumo e quelle che transitano ovvero sostano in attesa di destinazione futura.
In particolare il titolo VII, che è riservato ai quattro regimi speciali:transito, deposito, uso particolare e perfezionamento, si articola in cinque capitoli:
a) Il primo che riporta le disposizioni di carattere generale(autorizzazioni, procedure, appuramenti, trasferimenti, manipolazioni ecc;
b) Il secondo è dedicato al transito (esterno, interno e comunitario);
c) Il terzo attiene al deposito(temporanea custodia,deposito doganale e zona franca );
d) Il quarto tratta dell’uso particolare ( ammissione temporanea e uso finale);
e) Il quinto disciplina il perfezionamento (attivo e passivo).
Una prima differenza significativa la troviamo nel capitolo dedicato al deposito, dove insieme ai depositi doganali oggi in uso, troviamo la Zona Franca, che in funzione di una maggior sicurezza diventa un regime doganale vero e proprio, con l’obbligo di assolvere le formalità previste sia per l’entrata che per l’uscita delle merci.
Nel capitolo successivo dedicato all’uso particolare, troviamo la ammissione temporanea riservata alle merci terze che sono destinate ad essere utilizzate nel territorio comune in esenzione totale o parziale dai dazi e poi riesportate, nonché l’uso finale riservato alle merci terze che entrano in esenzione e restano sotto controllo doganale fino alla loro completa utilizzazione, al loro uso finale.
Infine nel capitolo quinto notiamo che, con l’abolizione dell’obbligo alla riesportazione, la trasformazione sotto controllo doganale è stata fusa con il perfezionamento attivo sistema della sospensione , mentre per la sua scarsissima utilizzazione,scompare del tutto il perfezionamento attivo sistema del rimborso.
Il titolo VIII tratta della partenza delle merci dal territorio unionale, quindi esportazione e riesportazione, mentre l’ultimo titolo riporta le disposizioni relative al comitato del codice e quelle finali.
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