Premessa
L’Inps ha pubblicato una nuova circolare con cui, da un lato, chiarisce gli aspetti salienti della procedura di concessione della CIGO e, dall’altro, fornisce indicazioni su alcune aspetti oggetto di modifica normativa o perplessità interpretativa relativamente alla disciplina della CIGO.
Contenuti rilevanti
Riassumiamo in breve i contenuti della corposa circolare:
- Le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria poiché sono considerate comunque domande distinte;
- La relazione tecnica dettagliata costituisce il cuore della nuova procedura: le dichiarazioni ivi contenute possono essere integrate sia da documentazione integrativa di cui l’azienda ritiene utile la produzione sia da documentazione di cui l’Inps ritiene utile la produzione in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda. La circolare assegna particolare rilievo alla fase istruttoria ed alla valutazione (evidentemente negativa) dell’omessa trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall’Inps all’azienda;
- Relativamente alla previsione della ripresa, la circolare evidenzia che essa deve essere fondata su elementi ed informazioni esattamente rappresentati che devono poter consentire alla Sede di valutare positivamente il fondamento su cui l’azienda poggia la previsione sulla ripresa dell’attività;
- Circa gli eventi meteo ed alla prova della situazione meteo quale presupposto per la domanda di CIGO, la circolare precisa che l’azienda deve allegare alla relazione tecnica i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;
- Per le ipotesi di sospensione legata a ordini della pubblica autorità, la circolare conferma che i provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale. Su questo punto restano ferme le perplessità della legittimità di tale impostazione, che non tiene conto del fatto che le misure cautelari d’urgenza non presuppongono la prova della responsabilità dell’impresa ma solamente una situazione di dubbio;
- Con riferimento al guasto dei macchinari manca una specifica indicazione in merito al fatto che il guasto può essere riparato direttamente dall’azienda, senza bisogno dell’intervento di un soggetto esterno e che la prova della imprevedibilità del guasto deve ritenersi raggiunta con la dimostrazione dello svolgimento corretto della manutenzione ordinaria
- Per la disciplina del contributo addizionale, la circolare rinvia ad una comunicazione successiva
- In tema di cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà, la circolare precisa che le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO
Una parte della circolare prende in esame altre aspetti da chiarire, sia per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 sia in relazione ad alcune perplessità sollevate in questo primo periodo di applicazione della normativa, in particolare, segnaliamo Alcune a precisazioni:
- la verifica del limite del terzo delle ore lavorabili: l’Inps ha chiarito che le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite
- al fine del raggiungimento dell’anzianità di effettivo lavoro, devono essere computati anche il sabato ed i riposi settimanali, in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
- per il calcolo dell’anzianità del lavoratore al fine della concessione della CIGO, non si tiene conto della qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore (dovrebbe quindi considerarsi anche un eventuale periodo pregresso di attività come dirigente)
- concetto di unità produttiva in edilizia e alla durata presuntiva relativa all’individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri viene fissato in un mese anziché sei, su indicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Contatti
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Veronica Rovai
055 2707.277
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- rapporto tra le ferie e la CIGO: la circolare Inps riprende e conferma i contenuti della risposta ad interpello n. 19/2011
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