CCPL Edilizia Industria Firenze: siglato il nuovo accordo integrativo

Lug 26, 2022

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Premessa

ANCE FIRENZE con FeNEALUIL Toscana territoriale di Firenze – Prato, FILCA CISL Toscana territoriale di Firenze e FILLEA CGIL di Firenze hanno siglato a fine giugno 2022 l’ACCORDO INTEGRATIVO CCPL del CCNL del 03.03.2022 per i dipendenti delle imprese edili ed affini nella provincia di Firenze.

Il presente accordo avrà validità dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2023, fatte salve le disposizioni diverse che potranno derivare dalla contrattazione nazionale.

Tutte le indennità decorreranno dal 01.7.2022.

La premialità e le prestazioni extra-contrattuali decorreranno secondo quanto previsto nei relativi regolamenti.

Restano confermati gli istituti contrattuali contenuti nei precedenti accordi provinciali e non modificati dal presente accordo.

 

In evidenza

Le Parti Sociali della Provincia di Firenze – condividendo le prospettive economiche e sociali che il Contratto Provinciale di Lavoro dovrà portare ai lavoratori e alle imprese e avendo cura di salvaguardare nel tempo le condizioni di stabilità – hanno ritenuto di agire su quattro temi particolari, tra loro interconnessi: FormazioneSaluteSicurezzaQualificazione e Salario.

In particolare, con il presente accordo, le Parti Sociali ritengono determinante valorizzare e implementare tutti i tipi di Formazione attinenti al settore, facendo riferimento agli EE.BB., alla Scuola Edile e agli enti formativi di settore (come l’ITS). A tale scopo le parti hanno sottoscritto uno specifico accordo per la formazione erogata tramite i fondi interprofessionali (Allegato A del CCPL).

Si evidenzia, inoltre, il tema della Sicurezza sui luoghi di lavoro che necessita di un esame adeguato, oltre che di concrete iniziative e di prese di posizione condivise dalle Parti Sociali che dovranno, tra le altre cose, rivalutare il “Cantiere Trasparente” sottolineandone l’importanza nell’ambito normativo del CCPL.

L’obiettivo è quello di rafforzarne una efficace e diffusa applicazione come elemento di interesse dell’intero settore edile.

Di seguito si riportano i principali aggiornamenti delle tematiche economiche.

 

Indennità di trasporto

Le parti concordano di riconoscere:

  • € 0,35 per ogni ora lavorata agli operai
  • € 60,00 per ogni mese lavorato per gli impiegati.

Essendo considerata come “indennità di disagio” sarà riconosciuta:

  • indipendentemente dalla distanza casa-lavoro
  • non sarà dovuta per lo spostamento con un mezzo aziendale per il tragitto casa-lavoro

 

Mensa

E’ diritto di tutti i lavoratori (operai e impiegati) avere il servizio di pasto caldo, indipendentemente dalle peculiarità del luogo di lavoro, nelle seguenti modalità:

  1. mensa in cantiere o catering, con locale mensa adeguato come previsto dalla normativa vigente per un importo a carico dell’azienda max di € 8,00;
  2. in trattoria per un importo a carico dell’azienda per un max di € 10,00;
  3. in caso di giustificata impossibilità a fornire quanto previsto nei punti precedenti è riconosciuta l’indennità sostitutiva di mensa pari a € 0,70 per ora lavorata. La suddetta indennità non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di pasto caldo predisposto dall’azienda salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio, anche per problemi alimentari, in dipendenza dell’organizzazione del cantiere e delle esigenze dell’azienda;
  4. l’importo per gli impiegati è pari a € 120 per ogni mese lavorato.

 

Indennità di trasferta e/o diaria

Al dipendente che temporaneamente presta la propria opera fuori dal territorio comunale ove ha sede l’azienda o il luogo di assunzione, purché lo spostamento non comporti un ravvicinamento alla residenza del lavoratore, spetta una diaria, calcolata sulla retribuzione tabellare, nelle seguenti misure di maggiorazione:

  • 15% per spostamenti da 21 a 40 Km
  • 19% per spostamenti da 41 a 80 Km
  • 22% per spostamenti oltre i 81 Km
  1. corresponsione della misura del 15% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 21 Km ma non superiore ai 40 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno
  2. corresponsione della misura del 19% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore ai 41 Km ma non superiore agli 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno
  3. corresponsione della misura del 22% per tutti gli operai che, comandati a prestare la propria opera in un cantiere, debbono percorrere una distanza maggiore a 80 Km dal confine comunale computati su andata e ritorno.

Nei casi di cui ai punti 1) 2) 3) verranno inoltre rimborsate le spese di viaggio per recarsi sul lavoro:

  • con mezzo proprio il rimborso verrà corrisposto secondo le tabelle ACI riferite alla tipologia di mezzo usato per tale scopo
  • con mezzo pubblico verrà corrisposto il rimborso dell’abbonamento di viaggio per i mezzi pubblici sia urbani che extraurbani oltre un incentivo green pari a 0.20 orario.

La diaria di cui ai punti 1) 2) 3) non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora, che comporti per lui un effettivo vantaggio.

Nel caso di utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi di trasporto, messi a disposizione dall’azienda, questi dovranno essere coperti con polizze assicurative Kasko e comunque in caso di diversa copertura assicurativa non è attribuita al lavoratore la responsabilità per danni al mezzo in caso di sinistro, fatto salvo il caso di colpa grave o dolo accertata da organi competenti.

 

Indennità di guida

Per i conduttori di automezzi aziendali per il trasporto delle maestranze dell’impresa nei cantieri, con riferimento all’art.38 lettera d) del CCNL, viene riconosciuta una indennità di guida pari a:

  • per spostamenti da 20 a 40 km € 1.50 al giorno;
  • per spostamenti da 41 a 80 km € 2.50 al giorno;
  • per spostamento oltre gli 80 km € 3.50 al giorno;

per ogni giorno di guida, computati su andata e ritorno dal magazzino al cantiere.

 

Indennità di reperibilità

Le parti firmatarie trattandosi di nuova indennità, e vista la storicità da salvaguardare sul territorio e la specificità delle lavorazioni a cui si applica detta indennità (lavori di massima urgenza su sottoservizi di pubblica utilità e ripristini urgenti stradali e autostradali), raccomandano che le reperibilità siano oggetto di contrattazione con la RSU aziendale o in sua assenza con le OO.SS. territoriali.

In caso di reperibilità adottata con scrupoloso rispetto della rotazione tra figure professionali fungibili, ad ogni singolo dipendente coinvolto sarà riconosciuta:

  • in caso di reperibilità strutturale e organizzata settimanalmente (es. da lunedì a lunedì), si concorda di riconoscere al lavoratore un importo minimo settimanale di € 80,00; resta inteso che le ore lavorate in reperibilità saranno maggiorate della percentuale di straordinario: sia esso diurno – notturno – festivo.
  • in caso di reperibilità occasionale e non organizzata settimanalmente sarà riconosciuta una indennità giornaliera di € 12,00 oltre alla maggiorazione dello straordinario previsto dal vigente CCNL Edile Industria.

Inoltre, sempre per quelle lavorazioni relative agli interventi urgenti di manutenzioni dei sottoservizi di pubblica utilità e/o pavimentazioni stradali, in caso di richiesta di spostamento non programmato dal luogo di lavoro al luogo dell’intervento, verrà riconosciuta al lavoratore a titolo di indennità di disponibilità un’indennità giornaliera pari a € 12,00.

 

Indennità scavo TBM e lavorazioni complementari

Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, si concorda per tutti i dipendenti coinvolti nelle lavorazioni esterne collegate, complementari e di servizio alle lavorazioni effettuate dalla macchina TBM (nastri, conci e piazzale ecc.), sarà riconosciuta una indennità pari al 15% calcolata sulla retribuzione tabellare, di ogni ora lavorata.

 

Le altre tematiche oggetto di trattativa tra le Parti sociali (tra le quali l’E.V.R., che decorrerà da gennaio 2023; la premialità delle imprese e le prestazioni extra-contrattuali, entrambe in attesa di regolamentazione) sono integralmente definite ed esplicitate nel testo del CCPL Firenze che riportiamo nella sua interezza in allegato.

 

Per info:

Dott. Francesco Micoli  e-mail:francesco.micoli@confindustriafirenze.it

ANCE Firenze  e-mail: francesca.viviani@confindustriafirenze.it

 

 

 

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