CCNL addetti all’industria delle calzature: accordo di rinnovo del 17 luglio 2024

Ago 1, 2024

Premessa

Il 17 luglio 2024 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti all’industria delle calzature, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
I singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 1° gennaio 2024, salvo non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

Componente economica- incrementi salariali

Gli aumenti, pari a 191 euro lordi a regime e riparametrati al 4° livello, saranno erogati in tre tranche, alle seguenti scadenze:
• € 90,00 dal 1° agosto 2024;
• € 51,00 dal 1°agosto 2025;
• € 50,00 dal 1° agosto 2026.
Limitatamente al 1° livello, la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, è incrementata di un ulteriore importo pari a € 186,76 dal 1° gennaio 2025.

Indennità di funzione

L’indennità di funzione pari ad € 41,31 mensili prevista ai lavoratori con qualifica di quadro dal 1° settembre 1995 viene mantenuta. Tale indennità è assorbibile dai superminimi individuali.

Elemento di garanzia retributiva

Rimane confermato l’importo attuale pari a 300 euro lordi, da erogare solo a quei dipendenti che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
Resta fermo che a livello aziendale e con accordi sottoscritti con la RSU e/o le OSS di categoria, si potrà definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’e.g.r. in caso di situazione di crisi che abbiano prodotto il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Sanimoda

-Dal 1° gennaio 2025, sarà attiva tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza per tutti i lavoratori in forza alla suddetta data, finanziata dalle imprese con un contributo pari a € 2,00/ mese, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12mesi con decorrenza dal 13° mese.

-Dal 1° gennaio 2026, il contributo mensile, a carico imprese, sarà elevato a € 15,00, per 12 mensilità, per ogni lavoratore non in prova, a tempo indeterminato o a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi con decorrenza dal 13° mese.

Previmoda

Dal 1° aprile 2025 il contributo aggiuntivo a carico aziende, destinato al finanziamento di un’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, sarà elevato allo 0,24% dell’ERN (elemento retributivo nazionale).

Orario di lavoro

• interpretazione autentica
Con interpretazione autentica le Parti precisano che la scelta tra un regime di orario di 39 o 40 bore settimanali non rappresenta un elemento di miglior favore per l’azienda, ma una semplice opzione organizzativa concordata tra le parti, realizzata con una differente distribuzione della riduzione dell’orario di lavoro.
• Art. 35 banca ore
Le ore di straordinario che ciascun lavoratore può fare confluire nella banca individuale delle ore vengono elevate da 42 a 58 ore annue.
• Ferie solidali
Con l’accordo viene promosso l’istituto della Banca ore solidale, previsto dall’art. 24 del D.lgs 151/2015, con la definizione delle linee guida, salve eventuali regolamentazioni aziendali già adottate. Tale istituto consente ai lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati, e non goduti ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimi di assistere i figli minori, che per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Assenze

• Aspettative
La durata massima dell’aspettativa che può essere concessa al lavoratore assunto a tempo indeterminato con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario viene elevata a 4 mesi.
Per le lavoratrici che intraprendono terapie di fecondazione assistita, viene prevista la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 1 mese
• Permessi
Ai lavoratori donatori di midollo osseo viene riconosciuto il diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l’effettuazione degli accertamenti e del prelievo, per le giornate di degenza necessaria al prelievo e per quelle di convalescenza necessarie per il ripristino dello stato di salute.
Ai componenti della RLS viene definito il monte ore annuo di permessi retribuiti
• Congedi
Per la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, oltre al diritto di astenersi dal lavoro per 3 mesi per motivi connessi al percorso di protezione, viene prevista la possibilità di prolungare detto congedo fino ad un massimo di un ulteriore mese, in caso di necessità di prolungamento dei suddetti percorsi.
Inoltre, vengono riconosciuti 10 giorni annui non retribuiti per malattia del figlio di età compresa tra 3 e 8 ani.

Contratto a tempo determinato

Alla luce delle modifiche introdotte con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge n. 85/2023, abbiamo individuato le fattispecie che consentono proroghe o rinnovi oltre i 12i e fino a 24 mesi.

Richiesta di revisione globale dell’inquadramento

È stato convenuto di rinviare la discussione ad una apposita Commissione paritetica, con l’intento di produrre una ipotesi di revisione da sottoporre alle parti, stipulanti entro 18 mesi dall’accordo di rinnovo.

 

benedetta.brucini@confindustriafirenze.it

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