All’interno dell’ordinanza n°40 del Presidente della Regione Toscana del 22 aprile u.s. “Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati” è riportata l’indicazione sull’uso e smaltimento delle mascherine di protezione respiratoria all’interno dei cantieri.
Nell’allegato all’ordinanza è evidenziato che “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e 80 cm, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,”, il cui uso è disciplinato dall’art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9 . Tali mascherine utilizzate dai lavoratori, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti urbani indifferenziati.
Chiariremo nel prossimi giorni se tale tipologia di smaltimento può essere allargata anche a tutte le altre tipologie di attività.
Riportiamo in allegato il documento deliberato.