Il Legislatore, per far fronte agli aumenti ingenti dei costi riferiti all’acquisto di energia elettrica e gas sostenuti dalle imprese, ha varato delle misure agevolative sotto forma di crediti di imposta.
L’importo di tali crediti e il termine del loro utilizzo varia a seconda del trimestre al quale fanno riferimento. Di seguito si fornisce una sintesi delle caratteristiche dell’agevolazione per ogni trimestre oggetto di credito di imposta per le imprese diverse da quelle gasivore ed energivore.
Imprese diverse da quelle energivore
Per le imprese diverse da quelle energivore sono riconosciuti specifici crediti a condizione che esse possiedano:
- per il secondo e terzo trimestre 2022 un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 un contatore di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
II trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre del 2022.
Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
III trimestre 2022
Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ottobre e novembre 2022
Il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019
Imprese diverse da quelle gasivore
II trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel II trimestre solare del 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
III trimestre 2022
Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel III trimestre solare dell’anno 2022.
Il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ottobre e novembre 2022
Il credito d’imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Si fornisce di seguito una tabella riepilogativa delle misure dei crediti di imposta:
Soggetti beneficiari |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
Ottobre novembre 2022 |
Imprese non energivore |
15% |
15% |
30% |
Imprese non gasivore |
25% |
25% |
40% |
Modalità di utilizzo
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare:
Soggetti beneficiari |
II trimestre 2022 |
III trimestre 2022 |
Ottobre novembre 2022 |
Imprese non energivore |
6963 |
6970 |
6985 |
Imprese non gasivore |
6964 |
6971 |
6986 |
Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sarà nostra cura aggiornare questa pagina non appena disponibili aggiornamenti.