Bonus Natale: chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

Ott 18, 2024

Premessa

La legge di conversione del c.d. decreto Omnibus (Legge n. 143/2024), ha introdotto la misura del c.d. Bonus Natale, a favore di una specifica categoria di lavoratori dipendenti.

 

Beneficio spettante

Si tratta di un importo esente da Irpef di importo pari a 100 euro, da corrispondersi una tantum con la busta paga del mese di dicembre 2024.

L’ indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

L’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti operativi al riguardo nella circolare n. 19/E, in ambito di requisiti soggettivi e oggettivi e degli adempimenti necessari da parte del datore di lavoro e del lavoratore.

 

Presupposti soggettivi ed oggettivi

Il lavoratore dipendente deve essere in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:

a)  avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b)  avere il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato – ed almeno un figlio – anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato – entrambi fiscalmente a suo carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR.

(requisito modificato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 14 novembre 2024, n.167, si veda ns successivo articolo “Bonus Natale: ampliata la platea dei beneficiari“)

oppure in alternativa

     avere almeno un figlio fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall’art. 12, comma 1, TUIR.

In merito alle norme vigenti, si ricorda che le unioni civili sono equiparate al matrimonio;

c)  avere un’imposta Irpef lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente d’ importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

L’erogazione del bonus non è automatica: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta scritta da parte del dipendente al proprio datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47, D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 –con indicazione del codice fiscale del coniuge e dei figli – in cui si dichiara che ricorrono le condizioni sopra elencate.

Si fa presente inoltre che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Il sostituto d’imposta riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità e lo porta in compensazione nel modello F24.

Se successivamente, in sede di conguaglio, risultasse che l’indennità corrisposta in realtà non spettava al lavoratore, il datore di lavoro provvederà al recupero del relativo importo.

Nel caso di un lavoratore cessato nel corso dell’anno 2024, il bonus potrà essere richiesto anche direttamente in sede di presentazione del modello 730/2025.

In allegato, forniamo un fac simile di autodichiarazione del dipendente ai sensi del D.p.r. n 445/2000 da poter utilizzare.

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