Il Legislatore, al fine di attenuare le conseguenze economiche negative causate dal conflitto ucraino, ha introdotto il nuovo DL 21/2022 contenente, oltre ad altre misure urgenti, il c.d. “bonus carburante” per i dipendenti.
L’articolo 2 del DL 21/2022 prevede che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni carburante o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR.
Il “bonus carburante” è quindi riconosciuto:
- solo per il 2022, a meno di future proroghe;
- in relazione ad eventuali cessioni gratuite da parte di aziende private ai propri lavoratori dipendenti di buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburante;
- nel limite dell’importo di valore di tali buoni pari a 200 euro per lavoratore.
Sulla base della formulazione letterale della norma, i buoni benzina potrebbero essere riconosciuti anche ad un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti come invece avviene in relazione ad altre ipotesi di esclusione dal reddito previste dall’art. 51 comma 2 del TUIR.
Si ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro; in deroga a questo principio, l’art. 51 comma 2 del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori che non concorrono, in tutto o in parte, a formare il reddito di lavoro dipendente.
L’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR stabilisce inoltre che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta (limite elevato a 516,46 euro soltanto per il 2020 e 2021). Se il valore complessivo dei fringe benefit ricevuti dal dipendente è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (non solo per l’eccedenza).
La nuova normativa che introduce il “bonus carburante” si affianca al suddetto limite generale di non imponibilità dei fringe benefit. Di fatto, il valore dei buoni benzina inferiori a 200 euro non concorre al calcolo del limite generale di 258,23 euro.
Il valore dei buoni benzina fino a 200 euro non concorrerebbe quindi al calcolo del limite di 258,23 euro, non incidendo sul superamento della soglia e sulla conseguente tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente.
Infine, si ricorda che per l’impresa il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni benzina rientrerebbe tra i costi deducibili per la società ai sensi dell’art. 95 del TUIR.