Facendo seguito a quanto anticipato con la nota del 10 gennaio del 2019, si comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione della legge di bilancio, con decreto del 4 giugno 2019, ha approvato la riduzione del 40% dell’aliquota dell’accisa che passa da euro 3,02 a euro 2,99 per ettolitro e per grado Plato in favore della birra prodotta in piccole birrerie indipendenti con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.
Lo stesso decreto riporta le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta, fissando l’assetto del deposito fiscale di produzione, le modalità di accertamento e quelle di contabilizzazione.
Infatti, gli operatori che vogliono attivare un microbirrificio, devono presentare:
- apposita istanza all’ufficio doganale competente con l’indicazione dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale, nonché l’ubicazione del birrificio;
- la descrizione delle apparecchiature produttive e di condizionamento, la descrizione dei processi di lavorazione e la potenzialità produttiva;
la capacità dei serbatoi destinati al mosto ed agli altri semilavorati della birra, il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo dentro al magazzino; - la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e di quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
- la quantità annua stimata che si intende produrre.
All’ istanza devono essere accluse una dichiarazione in cui si attesta che il birrificio è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che utilizza impianti distinti da quelli di altro birrificio e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui; la planimetria del deposito fiscale con la precisazione dell’area destinata allo svolgimento delle attività produttive e di quella destinata a magazzino della birra condizionata e detenuta in regime sospensivo; le tabelle di taratura dei serbatoi; l’elenco dei tipi di birra che si intendono produrre con l’indicazione delle relative ricette e materie prime necessarie; la documentazione tecnica relativa agli strumenti di misura, nonché il registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito ed avviate alla produzione della birra, il registro del mosto ottenuto ed il registro della birra condizionata, che devono essere numerati e vidimati dall’ufficio doganale prima del loro uso.
Ricorrendo tutte le condizioni anzidette, la nuova aliquota prevista la birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione che inizia dal mosto e si conclude con il condizionamento eseguiti interamente in piccole birrerie nazionali aventi una produzione annuale inferiore a 10.000 ettolitri, troverà applicazione dal primo giorno del primo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto di che trattasi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 4 giugno 2019 ed in vigore dallo stesso giorno.