Benefici fiscali sul gasolio per autotrazione-secondo trimestre 2017

Giu 28, 2017

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L’Agenzia delle Dogane, con nota n° 73833/RU del 22/06/17, ha reso noto che per i consumi di gasolio  per uso autotrazione, effettuati  nel periodo tra il 1° aprile ed il 30 giugno, la dichiarazione necessaria per usufruire dei relativi benefici fiscali, deve essere presentata entro il  31 luglio 2017.

La stessa nota , precisa che  la misura del beneficio è pari a : € 214,18 per mille litri di prodotto, e che sul sito internet all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it è disponibile il software aggiornato per la compilazione  e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre del 2017.

 

Nel  merito, si rammenta che  il beneficio  di che trattasi  spetta per:

A) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. esercitata da:

1)persone fisiche o giuridiche iscritte all’albo degli autotrasportatori  di cose per    conto terzi;

2)persone fisiche o giuridiche munite di licenza di esercizio di autotrasporto di cose in conto proprio;

3) imprese stabilite in altri stati membri dell’Unione, in possesso dei requisiti previsti dalle norme dell’Unione Europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

B) l’attività di trasporto persone svolta da:

1) enti o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al  decreto legislativo 19/11/1997 n.422 ed alle relative leggi regionali di attuazione;

2) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, di cui  al decreto legislativo 21/11/2005 n.285;

3)imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale, di cui al citato decreto legislativo n.422 del 1997;

4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario , di cui al Reg.to n.1073/2009 del Parlamento e del Consiglio europeo.

C) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

 

Per ottenere il rimborso con restituzione in danaro o con l’utilizzo  dello stesso in compensazione, i soggetti di cui alle lettere A), B) e C) devono presentare l’apposita dichiarazione  all’ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il termine del 31 luglio 2017, e  come per il passato, gli esercenti l’attività di trasporto di cui alla lettera  A)  per giustificare i consumi, sono tenuti a presentare le relative fatture di acquisto, mentre gli esercenti  dei cui alle lettere B) e C) possono presentare anche la scheda carburante.

Si precisa che la trasmissione della dichiarazione può essere effettuata anche in via telematica dagli  utenti già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo di tale servizio,  mentre tutti gli altri   possono richiedere l’abilitazione di che trattasi, seguendo le indicazioni  disponibili sul sito dell’Agenzia nella specifica sezione. Infine  oltre ai veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, non sono comunque ammessi al beneficio tutti i veicoli di categoria euro 2  o inferiore. A tal fine , nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’esercente attesta l’insussistenza di tale condizione,  dichiarando che il gasolio consumato non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria  euro 2 o inferiore.

 

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