Con la nota n°104552/RU del 23/9/2015, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto la disponibilità sul proprio sito del software utile per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni necessarie per la fruizione dei benefici fiscali sul gasolio per autotrazione utilizzato nel terzo trimestre del 2015.
Si precisa che la misura del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2015, è pari ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto, e che l’istanza per la fruizione del beneficio deve essere presentata entro il 31 ottobre 2015.
Si conferma che gli aventi diritto al beneficio sono:
a) Gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) Gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n.422, e relative leggi regionali;
c) Le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale(D.L.n°285 del 21/11/2005),regionale(D.L.n°422 del 19/12/1997), ed in ambito comunitario( Reg. CEE n°1073/2009);
d) Gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Come per il passato, si conferma altresì che:
1) Gli esercenti l’attività di trasporto merci di cui alla lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati nel trimestre esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
2) Gli esercenti l’attività di trasporto di cui alle lettere b), c),ed e) possono giustificare i consumi anche a mezzo della scheda carburante.
Infine, secondo quando stabilito al comma233 dell’art.1 della legge 23.12.2014 n°190, si precisa che, in relazione ai soggetti di cui alle lettere a),b) e c), non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati per veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
Contatto Area Economica d’impresa
Fernando De Vita tel.0552707201 Email
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