La legge, al fine di promuovere l’attività lavorativa da parte dei detenuti, ha introdotto un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.
Lo “sconto contributivo” è oggi pari al 95% la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all’esterno.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono usufruire dell’incentivo:
- cooperative sociali , che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate
Solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell’istituto penitenziario.
I datori di lavoro pubblici e privati e le cooperative sociali interessate continueranno ad accedere al beneficio previa stipula di apposita convenzione con l’amministrazione penitenziaria, centrale e periferica.
Le convenzioni disciplinano l’oggetto e le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.
Lavoratori per i quali spetta lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo è ammesso nell’ipotesi di assunzione di:
- detenuti e internati negli istituti penitenziari;
- ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi REMS;
- condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
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