Aziende Energivore: pubblicato il DM per l’ammissione dei codici ATECO esclusi

Gen 22, 2025

Il MASE ha pubblicato il Decreto n.61/2024, cosiddetto Decreto dei Codi ATECO delle aziende energivore escluse.

Contesto

Torniamo sul tema della Riforma delle agevolazioni per le aziende energivore e ricordiamo che questa entrata in vigore dal 1 gennaio 2024 si sta implementando nel nostro ordinamento con tutta una serie di novità rispetto al precedente meccanismo. Per una disamina dei nuovi requisiti per accedere ai benefici e degli obblighi derivanti dall’iscrizione del Registro delle aziende energivore rimandiamo la lettura alle news scritte in materia, QUI.

Il MASE, ha pubblicato l’atteso Decreto Codici Ateco energivore con il quale ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione (da parte delle imprese o delle associazioni di categoria) della proposta di ammissione di un settore o sottosettore (codice ATECO) al regime di agevolazioni per le imprese energivore rimasti esclusi dalle nuove Linee Guida CE.

 

Novità e procedura per la proposta

Il procedimento è abbastanza lungo e prevede che la proposta possa essere presentata dall’impresa dotata dei requisiti di consumo richiesti dalla normativa energivore e che opera in uno dei settori o sottosettori non inclusi nell’allegato 1 alle Linee Guida CE o dalle loro associazioni di categoria rappresentative dei settori o sottosettori.

La proposta è presentata al MASE e deve contenere:

  • la motivazione per cui si ritiene che il settore o sottosettore sia a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione a causa dei costi energetici;
  • l’indicazione dell’esperto indipendente selezionato per la redazione della relazione (l’esperto deve essere individuato tra professionisti o società di primario rilievo nazionale o internazionale con caratteristiche di indipendenza dalla pubblica Amministrazione);
  • l’impegno a presentare la relazione in caso di ammissibilità della proposta;
  • l’impegno a fornire supporto al Ministero nell’ambito della eventuale notifica alla Commissione europea;
  • se presentata dalla singola impresa, una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di consumo per accedere alle agevolazioni energivori.

Ricevuta la domanda, il Ministero valuta la proposta in base alla completezza e regolarità della documentazione dandone comunicazione al proponente entro 30 giorni dalla sua ricezione, termine che viene sospeso qualora sia necessario acquisire dal proponente ulteriori informazioni o integrazioni documentali ai fini del completamento dell’istruttoria. La proposta è rigettata in caso di manifesta infondatezza della motivazione ovvero in assenza delle caratteristiche di esperienza e indipendenza del soggetto selezionato per la redazione della relazione.

In caso di esito positivo, il proponente trasmette al Ministero la relazione entro 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento della proposta.
La relazione dovrà contenere i dati (rappresentativi del settore o sottosettore a livello dell’Unione e relativi a un orizzonte temporale non inferiore a tre anni consecutivi e comunque relativi ad una data non anteriore al 2013) che attestino che quel settore/sottosettore sia:

  • ad alto rischio in quanto la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2% e l’intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5% per ciascun indicatore;
  • ovvero a rischio in quanto la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno lo 0,6% e l’intensità di scambi commerciali e di energia elettrica a livello dell’Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4% e il 5%.

In caso di esito positivo della verifica, il Ministero notifica la proposta alla Commissione europea entro 60 giorni dalla comunicazione di tale esito che ha trasmesso all’azienda/associazione e trasmette al proponente la decisione della Commissione europea entro 30 giorni dalla sua ricezione.

In caso di decisione positiva della Commissione europea, le imprese operanti nei settori o sottosettori ammessi alle agevolazioni possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni a decorrere dalla data della decisione positiva secondo le modalità e le tempistiche previste per il Portale elettrivori (la decisione non ha valore retroattivo).

In allegato il Decreto n.61/2024

 

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