Il DL Sostegni, all’art. 1 co. 13 – 17, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL, di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID.
Per i beneficiari di questi aiuti è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate l’elencazione di tutti i contributi ricevuti nel 2020 e nel 2021 classificabili come Aiuti di Stato. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (allegato) sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello e istruzioni (allegati).
Chi deve presentare l’autodichiarazione
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL Sostegni, vale a dire:
- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Soggetti esonerati dalla presentazione dell’autodichiarazione
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del DM 11.12.2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati sopra. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”).
Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 28.4.2022 al 30.6.2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, l’autodichiarazione deve essere presentata:
- entro il termine del 30.6.2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto devono presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30.6.2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Esonero dalla compilazione del quadro RS Modello Redditi 2022
Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS gli aiuti i cui dati sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione.
A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa).