Aumento esonero contributivo (cuneo fiscale 2023) – istruzioni operative

Mag 29, 2023

Premessa

l’INPS, con apposito messaggio, fornisce le istruzioni operative in riferimento all’aumento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del Decreto Lavoro 2023 (D.L. n. 48/2023) al fine dell’abbattimento del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.

Cosa prevede la misura

L’art. 39 del richiamato Decreto Legge stabilisce infatti che:

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Ciò significa che l’esonero sarà pari al:

  • 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non supera l’importo mensile di 2.692,00 euro (anziché al 2% come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
  • 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non supera l’importo mensile di 1.923,00 euro (anziché al 3% come previsto dalla Legge di Bilancio 2023)

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali la normativa in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Ricordiamo che la suddetta maggiorazione vale per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Pertanto fino al periodo di paga del mese di giugno compreso, continuerà ad essere applicato, a chi spettante, lo sgravio contributivo con le aliquote rispettivamente del 2% e del 3%.

L’esonero contributivo e le Mensilità aggiuntive

E’ precisato che la maggiorazione dell’esonero non si applica alle mensilità aggiuntive e che è cumulabile con le altre misure analoghe in vigore.

Relativamente quindi alla tredicesima mensilità, L’INPS chiarisce che occorre fare una distinzione tra le seguenti ipotesi:

  1. La tredicesima viene erogata in un’unica soluzione nel mese di competenza di dicembre 2023.

         La maggiorazione dell’esonero non si applica e la riduzione contributiva continuerà ad essere calcolata con le seguenti aliquote:

  • Nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692,00 euro; 
  • Nella misura del 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923,00 euro

2. La tredicesima viene erogata mensilmente nel corso dell’anno 2023.

La maggiorazione dell’esonero non si applica e la riduzione contributiva verrà calcolata, in relazione al singolo rateo di tredicesima, in base alle seguenti aliquote:

  • Nella misura del 2% a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224,00 euro (pari all’importo di 2.692,00 euro/12);
  • Nella misura del 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160,00 euro (pari all’importo di 1.923,00 euro/12)

Istruzioni operative – modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens

 I datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023.

 Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote sopra descritte a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione come descritta nei paragrafi precedenti.

 Si ribadisce che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti. Di conseguenza, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura (cfr. il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023).

 Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • esonero in misura del 6%:

–  <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094;

–  <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

<BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);

–  <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

<ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

  • esonero in misura del 7%:

–  <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098;

–  <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

–  <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

–  <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;

–  <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente comunicazione, si rinvia alle indicazioni fornite nel messaggio INPS e nelle circolari precedentemente emanate dall’Istituto.

 

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