Assegno unico e universale: chiarimenti INPS

Feb 10, 2022

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Premessa

L’INPS ha pubblicato la circolare esplicativa sull’assegno unico e universale per i figli al via dal prossimo mese di marzo, nella quale, in particolare, vengono illustrati requisiti, regole di calcolo e modalità e scadenze per presentare domanda.

 

In evidenza

Nell’articolo pubblicato nelle scorse settimane, avevamo già illustrato la procedura per la presentazione delle domande. Ricordiamo, al proposito, che l’assegno unico spetta per i figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, a patto che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fini ISEE. L’assegno unico per i maggiorenni è riconosciuto dall’INPS solo in caso di impegno, da parte dei giovani dai 18 ai 21 anni, in percorsi di studio o formazione. Nell’ultima ipotesi vi rientrano anche i contratti di apprendistato e i tirocini che rispettano le linee guida adottate da Governo e Regioni.

Nessun limite di età è invece previsto per i figli disabili a carico, per i quali viene inoltre meno il vincolo dello studio o della formazione.

Con la circolare in questione l’INPS chiarisce ora alcuni dubbi evidenziando, tra le altre cose, le indicazioni operative su tempi e sulle modalità di accesso all’assegno unico ed uno dei punti sui quali soffermarsi è relativo ai criteri per il calcolo della somma spettante in base al valore del modello ISEE.

 

Chiarimenti INPS per le domande con o senza ISEE

L’importo esatto spettante sarà determinato sulla base del valore del modello ISEE del nucleo familiare in cui è presente il figlio minore, ma l’assegno unico spetterà anche in caso di mancata presentazione, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In tal caso, l’importo erogato sarà pari all’importo minimo previsto.

Come indicato nella circolare INPS, per le istanze di accesso all’assegno unico che saranno presentate entro il 30 giugno la prestazione decorrerà retroattivamente dal mese di marzo. In tal caso, in sede di conguaglio si terrà conto dell’ISEE valido inviato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio, invece, l’assegno unico sarà erogato dal mese successivo sulla base dell’ISEE presente al momento dell’invio dell’istanza. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio, decorrerà non retroattivamente ma dal mese di presentazione dell’ISEE.

La domanda per l’assegno unico sarà, quindi, istruita e liquidata dall’INPS in base all’ISEE, anche se con omissioni o difformità. In questo caso, l’INPS evidenzia che entro la fine dell’anno l’utente avvisato di irregolarità nell’ISEE dovrà regolarizzare l’attestazione. In caso di mancata correzione, l’INPS procedere al recupero dei maggiori importi riconosciuti rispetto a quanto sarebbe spettato in caso di assenza di ISEE.

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