Premessa
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 12 del 6 giugno 2022, con la quale fornisce alcuni chiarimenti interpretativi su durata, attivazione, valutazione, certificazione delle competenze e garanzie assicurative relativamente all’istituto dell’apprendistato di primo livello.
In evidenza
Il vademecum, contenuto nella circolare, fornisce approfondimenti sulle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015 con l’obiettivo di offrire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente per l’applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome.
Le istruzioni tengono conto delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea: la Raccomandazione del 15 marzo 2018, che definisce i 14 criteri fondamentali a cui gli Stati membri si devono attenere per sviluppare apprendistati efficaci e di qualità e la Raccomandazione del 24 novembre 2020, finalizzata a rafforzare la sinergia dei sistemi d’istruzione e formazione con il mercato del lavoro al fine di ridurre lo “skill mismatch” tra educazione e mondo del lavoro.
Si evidenzia, infine, che la circolare del Ministero del lavoro riporta i seguenti fac-simile degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015 con suggerimenti di possibili integrazioni forniti alle parti firmatarie del protocollo formativo:
- All. 1 – schema di protocollo
- All. 1a – schema piano formativo individuale
- All. 2 – schema dossier individuale
Di seguito, alcuni dei punti chiariti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 12 del 6 giugno 2022.
Contratto e percorso formativo
Il Ministero del Lavoro ricorda che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Nello specifico, l’apprendistato di primo livello è rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età e sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo, ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria di secondo grado, tramite un percorso formativo “duale” che si realizza in parte presso un’istituzione formativa che eroga la “formazione esterna” e in parte presso un’impresa che eroga la “formazione interna”.
Elemento essenziale del contratto è dunque la formazione, quale strumento per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Documento propedeutico al contratto di lavoro, è il Protocollo formativo che individua compiti e responsabilità dell’ente formativo e dell’impresa relativamente alle modalità di esecuzione del Piano Formativo Individuale (PFI) dell’apprendista, che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Durante lo svolgimento e alla conclusione del periodo formativo deve essere compilato il Dossier individuale per la valutazione delle attività svolte e la verifica dell’efficacia del percorso formativo.
Conclusione del percorso formativo
Il Ministero del Lavoro fa presente che, nel rispetto dei limiti di durata minimo e massimo fissati dalla legge, si assume, quale termine conclusivo del contratto di apprendistato, la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale sostenuto dall’apprendista.
A decorrere da tale data, sarà dunque possibile proseguire con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prorogare il contratto di apprendistato di primo livello, trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante, recedere dal contratto.
Valutazione e certificazione delle competenze
In merito alla valutazione e alla certificazione delle competenze, il tutor aziendale e il tutor formativo devono indicare nel PFI le attività svolte e le competenze acquisite come previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nel contratto di primo livello l’apprendista assume lo status di studente-lavoratore e, pertanto, gli viene riconosciuta la relativa retribuzione e contribuzione per l’attività lavorativa svolta così come tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Apprendistato transregionale
E’ ammessa la possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna.
In questo caso, gli aspetti relativi alla formazione faranno riferimento alle norme della regione in cui ha sede l’istituzione formativa che eroga il percorso.
Assunzione di familiari
I familiari che svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine possono instaurare rapporti di lavoro subordinato con contratto di apprendistato di primo livello.
La circolare chiarisce tuttavia che, a fronte del principio di presunzione della gratuità dei rapporti di lavoro tra familiari, per il datore di lavoro sussiste l’onere della prova della subordinazione.