ANF e Assegni familiari – nuove disposizioni dal 1° marzo

Mar 1, 2022

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Premessa

Il Governo ha adottato uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico e universale.

Dal 1° marzo 2022, è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato dal citato decreto.

L’INPS fornisce con circolare le istruzioni amministrative e procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il nucleo familiare e degli Assegni familiari (AF).

Modifiche alla normativa vigente

A partire dal 1° marzo 2022 si producono i seguenti effetti:

  • non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli, fino ai 21 anni di età, per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;
  • continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente da:

– i coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;

– dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Riflessi sulla normativa dell’Assegno per il nucleo familiare

Dal 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Dal 1° marzo nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente:

  • anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;
  • un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Decorrenza

Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022

Beneficiari

a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;

b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;

c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

f) Percettori di NASpI;

g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

i) Lavoratori in aspettativa sindacale;

j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del FSOF;

l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione ANF.

Requisiti

(da possedere alla data del 1° marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Condizioni

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Lavoratori dipendenti del settore privato

Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

Le domande presentate – nel limite della prescrizione quinquennale – per periodi che terminano entro il 28 febbraio 2022, potranno fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Le domande di ANF per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, già presentate alla data di pubblicazione della presente circolare, istruite e autorizzate dall’Istituto, relative al periodo dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2022, se riferite a nuclei familiari con figli, saranno bloccate amministrativamente d’ufficio, nella specifica procedura gestionale, alla data del 1° marzo 2022 (compreso).

Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti

L’Istituto può procedere al pagamento diretto degli Assegni familiari nei settori a conguaglio nei casi in cui la ditta sia fallita (o cessata), dietro presentazione di specifica documentazione del fallimento o della cessazione e della dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso si impegna a non chiedere ulteriori pagamenti dei trattamenti di famiglia, anche tramite insinuazione nel passivo fallimentare.

L’INPS procede, altresì, al pagamento diretto delle prestazioni ANF nei casi di ditte inadempienti secondo le previste disposizioni per le singole fattispecie.

Autorizzazioni ANF

Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stato previsto, nei casi espressamente indicati, il rilascio dell’Autorizzazione all’Assegno per il nucleo familiare.

Le Autorizzazioni ANF sono riassumibili in tre gruppi, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie

Alla domanda di ANF con pagamento diretto dovrà in ogni caso essere allegata tutta la documentazione prevista per i casi specifici delle domande di Autorizzazione.

Autorizzazioni ANF

Tipologia

Familiari presenti nel nucleo del richiedente

Variazioni a seguito del D. lgs n. 230/2021 per periodi dal 1° marzo 2022

A

Inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF

Figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

Figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio

Figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali)

Figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”

Minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare

Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata

Nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

B

Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali per i componenti il nucleo nel caso di componenti inabili

Coniuge inabile a proficuo lavoro

Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

Nessuna variazione: Autorizzazione ANF rilasciata

C

Riconoscimento del diritto all’ANF nei casi di abbandono del nucleo di uno dei due coniugi

Presenza nel nucleo familiare del solo richiedente

L’Autorizzazione ANF non sarà più rilasciata

 

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