Ambiente: la Regione Toscana chiarisce le modalità operative prorogate

Apr 2, 2020

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Le misure adottate dal Governo per fare fronte all’emergenza da COVID-19, che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportano necessariamente un significativo e diffuso impatto sull’organizzazione del lavoro delle attività produttive, sulla disponibilità del personale, sui rapporti con clienti e fornitori.

Questa situazione straordinaria crea difficoltà nell’assicurare il rispetto delle scadenze imposte da adempimenti previsti nelle autorizzazioni ambientali regionali, a seguito dell’impossibilità di garantire gli accessi e le operazioni necessarie a permettere tali adempimenti.

L’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, definito “Cura Italia”, al comma 2 ha disposto per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 “sospensione di tutti i termini codificati dalla normativa – sia di natura ordinatoria che perentoria – previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale, di istanza di parte e d’ufficio, che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”.

La Regione Toscana anche a seguito di nostre sollecitazioni, e come preannunciato, ha adottato una Delibera che chiarisce le proroghe/ sospensioni indicando chiaramente che tale sospensione opera per tutti i termini (propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi previsti nei procedimenti di rilascio, vigilanza e controllo, sospensione e revoca dei titoli abilitativi).

In caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze, la proroga delle validità dei titoli autorizzativi si intendono automaticamente rideterminati.

Riportiamo di seguito le indicazioni operative relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA, nelle AUA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Frequenze Autocontrolli: le frequenze assegnate agli autocontrolli, stabilite nell’atto autorizzativo per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell’installazione o dell’impianto in condizioni normali di esercizio, non sono da considerarsi tassative, ferma restando la frequenza minima stabilita dalla normativa di settore;

Nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive per emergenza COVID-2019, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, anche per le vie brevi (e-mail), se non risulta possibile tramite PEC , fornendo adeguata motivazione. Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell’installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all’autorizzazione;

Comunicazioni dati e/o trasmissione elaborati: qualora nell’atto autorizzativo siano previste comunicazioni di dati o trasmissione di elaborati entro determinate tempistiche, compreso il report annuale AIA, e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale si ritiene possibile adempiere. Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga.

Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti. Per tali comunicazioni non è dovuta alcuna tariffa istruttoria;

Esecuzione di piani di miglioramento programmati e/o attivazione di impianti: ove siano presenti nelle AIA prescrizioni che richiedono l’esecuzione di piani di miglioramento programmati, l’attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali e si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti si segue la procedura descritta al sopracitato punto c);

Riesame AIA:  laddove sia stata fissata una data, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell’AIA nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista. Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020;

Termini temporali massimi prorogati: Di fissare i seguenti termini temporali massimi per l’attuazione degli adempimenti di cui sopra, facendoli decorrere dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell’impianto nel periodo di emergenza sanitaria:

  1. a) nel caso di campionamenti (autocontrolli):
  • 60 gg in caso di fermo impianto;
  • 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
  • 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio
  1. b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali :
  • 60 gg in caso di fermo impianto;
  • 45 gg in caso di impianto a regime ridotto;
  • 30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio
  1. c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report:
  • 60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto;
  • 30 gg in caso di impianto in pieno esercizio;
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