Il Comitato Nazionale dell’Albo ha ritenuto opportuno emanare una circolare per invitare le sezioni regionali ad attenersi, con riferimento all’art. 67 d.lgs. 159/2011, al principio per cui l’esistenza di un’informazione antimafia con effetti interdittivi di un soggetto è ostativa ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, in conseguenza dell’affermazione di una giurisprudenza amministrativa che attribuisce alla informazione interdittiva antimafia gli stessi effetti della comunicazione interdittiva.
Riportiamo in allegato la circolare.