Da ieri, 29 novembre, e fino al 28 dicembre 2021 possono essere presentate le istanze per accedere al contributo cd. “perequativo” previsto dal DL Sostegni-bis. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato ieri sono state definite le modalità, il contenuto e i termini di presentazione della domanda.
A chi spetta
Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
I requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:
- Aver conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni;
- Aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- L’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- Soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021;
- Soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
- Enti pubblici;
- Intermediari finanziari.
Entità dell’aiuto
Si fa presente che dopo aver calcolato la differenza tra il risultato economico d’esercizio tra il 2019 e il 2020 è necessario diminuire detta differenza dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente.
I contributi ricevuti da sottrarre alla differenza sono i seguenti:
- “contributo Rilancio”;
- “contributo centri storici” e “contributo santuari”;
- “contributo Comuni montani”;
- “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse”;
- “contributo Natale”;
- “contributo Sostegni”;
- “contributo Sostegni bis automatico”;
- “contributo Sostegni bis attività stagionali”;
Ad esempio, se il richiedente ha avuto un calo del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto al 2019 pari a 50.000€ e ha ottenuto contributi a fondo perduti rientranti in quelli sopraelencati per € 10.000, la base di calcolo del contributo sarà così calcolata 50.000 – 10.000 = 40.000.
Per quantificare l’importo del contributo è necessario applicare alla base di calcolo una percentuale che varia a seconda dell’ammontare dei ricavi e compensi del 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
- 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il contributo spetta per un importo massimo di 150.000€ e non è previsto un contributo minimo.
Modalità di presentazione dell’istanza
I contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo mediante la presentazione di una specifica istanza che può essere presentata dal 29 novembre al 28 dicembre 2021. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021.
Modalità di erogazione
L’importo riconosciuto del contributo può essere, a scelta del richiedente, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto con accredito sul conto corrente oppure ottenuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.