AL VIA LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Nov 30, 2021

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Da ieri, 29 novembre, e fino al 28 dicembre 2021 possono essere presentate le istanze per accedere al contributo cd. “perequativo” previsto dal DL Sostegni-bis. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato ieri sono state definite le modalità, il contenuto e i termini di presentazione della domanda.

A chi spetta

Il contributo può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

I requisiti per poter accedere all’agevolazione sono i seguenti:

  • Aver conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiori a 10 milioni;
  • Aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020;
  • L’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • Soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021;
  • Soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26 maggio 2021;
  • Enti pubblici;
  • Intermediari finanziari.

 

Entità dell’aiuto

Si fa presente che dopo aver calcolato la differenza tra il risultato economico d’esercizio tra il 2019 e il 2020 è necessario diminuire detta differenza dell’importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente.

I contributi ricevuti da sottrarre alla differenza sono i seguenti:

  • “contributo Rilancio”;
  • “contributo centri storici” e “contributo santuari”;
  • “contributo Comuni montani”;
  • “contributo Ristori”, “contributo Ristori bis” e “contributo maggiorazione 50% zone rosse”;
  • “contributo Natale”;
  • “contributo Sostegni”;
  • “contributo Sostegni bis automatico”;
  • “contributo Sostegni bis attività stagionali”;

 

Ad esempio, se il richiedente ha avuto un calo del risultato economico d’esercizio del 2020 rispetto al 2019 pari a 50.000€ e ha ottenuto contributi a fondo perduti rientranti in quelli sopraelencati per € 10.000, la base di calcolo del contributo sarà così calcolata 50.000 – 10.000 = 40.000.

Per quantificare l’importo del contributo è necessario applicare alla base di calcolo una percentuale che varia a seconda dell’ammontare dei ricavi e compensi del 2019. 

Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Il contributo spetta per un importo massimo di 150.000€ e non è previsto un contributo minimo.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

I contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo mediante la presentazione di una specifica istanza che può essere presentata dal 29 novembre al 28 dicembre 2021. Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021.

 

Modalità di erogazione

L’importo riconosciuto del contributo può essere, a scelta del richiedente, erogato sotto forma di contributo a fondo perduto con accredito sul conto corrente oppure ottenuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

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