Con l’obiettivo di compensare gli impatti economici del conflitto russo-ucraino, la Commissione europea ha adottato un ulteriore quadro temporaneo sugli aiuti di Stato volto a garantire ai Paesi membri maggiori spazi di manovra.
In particolare, il quadro temporaneo di crisi integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con altre possibilità a disposizione degli Stati membri, come le misure che forniscono un risarcimento alle imprese per i danni subiti dal contesto di guerra e le misure legate agli sviluppi del mercato dell’energia.
Aiuti di importo limitato
Gli Stati membri possono introdurre regimi di aiuto per concedere:
- fino a 35.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura;
- fino a 400.000 euro per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori.
Non è necessario che tale aiuto sia collegato ad un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l’economia in vari modi. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette.
Garanzie statali e prestiti agevolati
Gli Stati membri potranno fornire:
- garanzie statali agevolate per consentire alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi. Tali garanzie potranno beneficiare di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese e per le grandi imprese.
- prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati. Tali prestiti dovranno essere concessi a un tasso d’interesse che sia almeno pari al tasso di base privo di rischio, maggiorato dei premi specifici per il rischio di credito applicabili alle PMI e alle grandi imprese.
Aiuti per il caro energia
Gli Stati membri possono compensare le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30% dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di euro. È possibile concedere un maggior sostegno nei seguenti casi:
- imprese con “attività ad alta intensità energetica”, ossia quando gli acquisti di prodotti energetici ammontano almeno al 3% del valore della produzione;
- imprese che subiscono una perdita operativa.
In questi due casi l’aiuto complessivo non supera il 50% dei costi ammissibili e ammonta al massimo all’80% delle perdite operative dell’impresa, non supera comunque i 25 milioni di euro per impresa. Solo per alcuni settori specifici l’aiuto può raggiungere i 50 milioni di euro a impresa.
Per questa categoria sono previste anche indicazioni di proporzionalità (tra l’entità dell’aiuto riconosciuto, la dimensione dell’attività economica e la sua esposizione agli aumenti) e di sostenibilità (per tenere in debita considerazione gli obiettivi di protezione ambientale e sicurezza degli approvvigionamenti).
Durata del nuovo Quadro temporaneo
Il quadro temporaneo sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, prima di tale data la Commissione valuterà eventuali proroghe. Durante il periodo di vigenza la Commissione valuterà anche contenuto e portata delle nuove regole, alla luce degli sviluppi sui mercati dell’energia, dei fattori di produzione e della situazione economica generale.
In allegato la Comunicazione della Commissione europea.