Agevolazioni under 30/36: chiarimenti INPS

Dic 11, 2023

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L’INPS  ha fornito alcuni chiarimenti in caso di disconoscimento dell’agevolazione giovani (Under 30 o Under 36) qualora l’Istituto venga a conoscenza che un precedente a rapporto di lavoro era stato successivamente riqualificato.

Premessa

L’INPS con messaggio ha fornito dei chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018.

Esonero UNDER 30/36: requisiti

L’esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.

Precedente rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo

Le circolari e messaggi Inps che si sono succeduti nel tempo avevano più volte sottolineato che l’esonero ” (…) non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (…)”.

Nell’interpello 2/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  è stato ribadito che non è possibile fruire dello sgravio “laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo”.

Ciò in quanto “la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione «spontanea» di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge”.

La ratio circa la NON riconoscibilità di un incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato si riscontra laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.

Questa preclusione opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.

Chiarimento dell’INPS sulla fruibilità degli incentivi

Se il datore di lavoro che ha fruito degli incentivi all’assunzione di giovani è un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, potrà godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.

Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.

Il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.

 

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