Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 6 aprile scorso ha disposto che:
per l’anno 2015 le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 2° co. legge 196/09 e le amministrazioni autonome sono dispensate dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini I.V.A.;
per lo stesso anno i soggetti passivi I.V.A. che operano nell’ambito dell’art. 22/633 – commercio al dettaglio e assimilati – non comunicano le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta;
per il medesimo anno gli operatori di cui all’art. 74-ter/633 – agenzie di viaggio e turismo – sono dispensati dall’obbligo di comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’I.V.A.
Inoltre, mentre è opportuno ricordare che la Legge di Stabilità 2016 (co. 953, art. 1, Legge 208/15) ha escluso dall’obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie già comunicate al Sistema Tessera Sanitaria, si rende necessario precisare che nessun esonero dalla comunicazione è stato invece disposto per le fatture soggette a split-payment, art. 17-ter/633, emesse dai fornitori degli enti pubblici.
Infine, con una nota diffusa l’otto aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che saranno ritenuti validi gli invii delle comunicazioni eseguite entro il 20 aprile p.v. da parte dei contribuenti con liquidazioni I.V.A. mensili.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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