La Legge 137/2023 ha modificato la pena prevista in caso di abbandono dei rifiuti compiuto da soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti.
La Legge 9 ottobre 2023, n.137 (in vigore il 10 ottobre u.s.), ha modificato l’art.255 del D.lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale) trasformando l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato cittadino in illecito penale.
Pertanto, in caso di accertamento, viene applicata una ammenda e non più una sanzione amministrativa:
“…chiunque …abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
Per i titolari di imprese o responsabili di enti l’abbandono dei rifiuti è punito:
- con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.