Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 59° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Aggiornamento
Il Ministero del Lavoro con il Decreto direttoriale n. 2 dell’11 febbraio 2025, ha adottato il 59° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Attrezzature
L’art. 71, comma 11, del D.lgs. n. 81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto siano sottoporte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ricordiamo, sono:
- tutti gli apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano;
- idroestrattori a forza centrifuga
- sollevamento persone
- gas, vapore, riscaldamento
Controlli
Gli interventi di controllo (prima installazione e controlli periodici), avvengono secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.
Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente (soggetto abilitato).
Soggetti abilitati ai controlli
Le verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati dal Ministero del Lavoro.