Fringe benefit, alcune principali novità della Legge di Bilancio 2025

Gen 31, 2025

Nella Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) si riscontrano alcune importanti novità e conferme sul tema dei fringe benefit ai dipendenti: la modifica alla tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la detassazione dei canoni di locazione neoassunti, la modifica dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato e la conferma della doppia soglia di esenzione per i fringe benefit.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Il comma 48 della Legge di Bilancio 2025 modifica la disciplina della tassazione dei redditi da lavoro dipendente, prevedendo che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dall’1/1/2025, questi concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, ed al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale del 50% è ridotta:

– al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;

– al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Per la determinazione del fringe benefit occorrerà quindi individuare la percentuale applicabile, sulla base della tipologia di alimentazione del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo al dipendente.

Tale nuova disposizione si applica per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione ed assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con contratti a decorrere dal 1/1/2025. Pertanto, la previgente normativa continua a essere applicabile ai contratti stipulati dall’1/07/2020 al 31/12/2024.

Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti

Il comma 386 stabilisce che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2025 al 31/12/2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;

• e che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

Fringe benefit

I commi dal 390 al 391 confermano l’innalzamento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, per gli anni 2025, 2026 e 2027 da 258,23 euro a:

• 1.000 euro, per tutti i dipendenti;

• 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

• delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

• delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 dal comma 385 della Legge di Bilancio 2025.

ARTICOLI CORRELATI
RICERCA