L’Inps ha fornito con circolare le istruzioni per accedere agli ammortizzatori “in deroga” introdotti dall’art. 2 del DL n. 160/2024 che consente ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, di accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
La procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.
Destinatari
La misura può essere fruita da quelle aziende appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, nonché conciario e in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- a) sono classificati dall’INPS nei settori Industria o Artigianato;
- b) svolgono le attività identificate dai codici ATECO 2007 riportati nell’Allegato n. 1;
- c) hanno una forza occupazionale media inferiore o pari a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di Cassa;
- d) hanno già raggiunto, alla data di trasmissione dell’istanza, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ovvero:
- CIGO – 52 settimane nel biennio mobile
- Assegno riconosciuto dal FSBA – 26 settimane nel biennio mobile
Si ricorda che, in entrambi i settori, opera altresì il limite massimo di durata complessivo dei trattamenti di integrazione salariale (24/36 mesi nel quinquennio mobile).
Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – si collochi tra il 29 ottobre e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma “OMNIA IS”.
Nel menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e nel sottomenu la voce “ISU – Causale Decreto – legge 160/24 – Settore Moda”
La domanda deve essere corredata da:
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati (che – alla data di presentazione della domanda – posseggono un’anzianità minima di effettivo lavoro pari a 30 giorni, maturati presso l’unità produttiva interessata dall’istanza)
- la relazione tecnica, redatta secondo il format, che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostri la capacità dell’impresa di continuare a operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto.
- Una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui i datori di lavoro attestano di non poter ricorrere ad altri trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa a regime in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
I datori di lavoro artigiani, in alternativa alla dichiarazione di responsabilità, possono allegare alla domanda la certificazione fornita loro dal FSBA attestante i periodi di Assegno di integrazione salariale già autorizzati dal Fondo (max 26 settimane)
I datori di lavoro artigiani che richiedono il trattamento di sostegno al reddito “in deroga” devono contemporaneamente darne comunicazione al FSBA tramite una dichiarazione indicando il periodo della richiesta della misura oggetto della domanda.
Tutti i datori di lavoro devono dichiarare:
- ,di avere occupato mediamente, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti inferiore o pari a 15.
- che è stata attivata la procedura di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali o a quelle unitarie, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, aventi a oggetto le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. Tale adempimento, in deroga alla normativa, può essere assolto successivamente all’inizio del periodo di sospensione o riduzione richiesto.
I datori di lavoro che fruiscono del trattamento di sostegno al reddito in deroga non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale.
I periodi autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 160/2024 sono neutralizzati ai fini di successive richieste di trattamenti di integrazione salariale.
Misura del trattamento di sostegno al reddito
Il trattamento spettante ammonta all’80 per cento della retribuzione globale cui avrebbe avuto titolo il lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale nei limiti del massimale che, per l’anno 2024, è fissato – per la generalità dei lavoratori – in 1.392,89 euro.
Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens
Per le istanze presentate con riferimento a periodi decorrenti dal 29 ottobre 2024, i datori di lavoro o i loro intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa gestiti con il sistema del ticket. A tale fine, procedono a compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento>, deve essere valorizzato il codice evento già in uso “ISU”, che assume il più ampio significato di “Integrazione salariale unica e Sostegno al reddito settore moda”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità. Lo stesso codice evento sopra indicato deve essere valorizzato nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>, al fine di fornire le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.
Elemento <Giorno>:
- Elemento <Lavorato> = “N”;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “1” o “2” (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = “ISU”.
Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore/giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultramensili.
L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG>, deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda, sia in fase di richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
In merito alle modalità di esposizione del trattamento di sostegno al reddito da porre a conguaglio, i datori di lavoro devono indicare:
- nell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>, il numero di autorizzazione;
- nell’elemento <CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, il nuovo codice causale “L907”, avente il significato di “Conguaglio prestazione sostegno al reddito settore moda D.L. 160/2024”;
- nell’elemento <CongCIGSAltImp> l’importo autorizzato da recuperare.
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Indicazioni in caso di pagamento diretto
In caso di richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.
Il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.