L’INPS ha pubblicato la circolare illustrando le modalità per il recupero delle riduzioni contributive a seguito di stipula e utilizzo di un Contratto di Solidarietà (CIGS), a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2023.
Ambito di applicazione
Per l’anno 2023 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che abbiano un Contratto di Solidarietà:
- stipulato al 30 novembre 2023;
- in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Iter istruttorio
L’INPS fornisce le indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2024.
Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte.
Le altre aziende, non indicate nell’elenco allegato alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’INPS precisa che gli importi contenuti nei decreti e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Calcolo della riduzione contributiva
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.
Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l’obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.
Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
- il contributo previsto in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
-
il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
-
il contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo”;
-
il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
L’applicazione del beneficio in esame rimane subordinata all’osservanza delle condizioni in materia di regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Adempimenti delle Strutture territoriali
La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territorialmente competente, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W“, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.
Sistema Uniemens: Modalità di compilazione del flusso
Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali , per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;
• nell’elemento <SommeACredito>, indicheranno il relativo importo.
Queste operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2025.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).