Trasmettiamo il comunicato dell’INL sulle criticità informatiche e istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti a decorrere dal 1° ottobre 2024
Introduzione
Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla patente a crediti del 29 luglio, 2 agosto, 26 settembre e 30 settembre per segnalare la comunicazione dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) su malfunzionamento del sito e rallentamento della posta elettronica e sulle istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL.
Premessa di Confindustria
Confindustria, nell’approssimarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di possedere la patente a crediti, aveva chiesto il rinvio del termine del 1 ottobre, ritenendo non maturi i tempi per l’entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione della autocertificazione via PEC (considerato che la decorrenza dell’obbligo di possesso della patente era nota sin dall’approvazione del decreto legge n. 19/2024 e vi era, quindi, margine per gestirne modalità e tempi dell’invio) e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione (così inducendo correttamente, nel dubbio, a formulare la domanda).
La richiesta, proposta in sede parlamentare, è stata ritirata, essendo ferma intenzione del Ministero del lavoro di rispettare la data fissata dal legislatore.
Prima della metà del mese di settembre, Confindustria aveva inviato ai vertici del Ministero del lavoro e dell’INL una serie di quesiti, volti a chiarire i tantissimi aspetti dubbi, tra i quali la sfera di applicazione della norma ed aveva contemporaneamente rappresentato l’esigenza di un rinvio.
Con circolare del 23 settembre, oltre a fornire alcuni chiarimenti sulla portata del recente DM di attuazione dell’art. 27 del Dlgs 81/2008, l’INL ha regolato il periodo di prima applicazione, introducendo – per le aziende che intendono continuare o iniziare ad operare il 1° ottobre – la possibilità di inviare una PEC contenente l’autocertificazione della domanda di patente, in modo da essere in regola con la disposizione che entra in vigore oggi, 1° ottobre 2024.
Ieri, 30 settembre, l’INL ha pubblicato, nel proprio sito istituzionale, il seguente testuale messaggio.
Messaggio INL
“Si avvisa che, in ragione del notevole afflusso di comunicazioni via PEC, sono stati rilevati rallentamenti del sistema di posta elettronica e pertanto la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva potrebbe non andare a buon fine.
La problematica è comunque in via di risoluzione e non si terrà conto di eventuali ritardi. In ogni caso si ricorda che l’indirizzo PEC è attivo sino al 31 ottobre p.v. e che, a partire già da domani 1° ottobre, sarà possibile accedere al portale INL per la trasmissione della richiesta della patente”.
Deve, dunque, ritenersi che l’eventuale verifica ispettiva che rilevi l’accesso in cantiere senza la previa domanda di patente (attraverso la PEC) non possa sollevare alcuna eccezione e comminare alcuna sanzione per aver svolto attività senza il previo possesso della patente (o meglio, della domanda di rilascio della patente).
Invitiamo le aziende che hanno spedito (o tentato di spedire) la PEC a conservarne prova, in modo da testimoniare la non imputabilità all’impresa del ritardo nell’accoglimento da parte dell’INL.
Tenuto conto che lo stesso INL precisa che non si terrà conto del ritardo, deve ritenersi che, comunque, le imprese che stanno svolgendo lavori che comportano un accesso fisico in cantiere (come chiarito dalla circolare n. 4/2024 dell’INL) siano chiamate a formulare la domanda nel sito dell’INL entro il 31 ottobre 2024.
Si precisa che, nonostante sia ormai attiva la procedura informatica ordinaria per la domanda (v. punto seguente), è ancora possibile effettuare la domanda via PEC fino al 31 ottobre, che andrà comunque integrata con la domanda nel sito entro il 31 ottobre 2024.
Lo stesso INL, come si preciserà nel successivo punto 2, ricorda che “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
Istruzioni tecniche per la domanda di patente a crediti nel sito dell’INL
L’INL rende disponibili nel proprio sito internet le istruzioni tecniche per l’inserimento della domanda di patente a crediti, operativa da oggi, primo ottobre 2024.
Le istruzioni tecniche e i due video presenti nella sezione del sito internet riportano sostanzialmente le medesime indicazioni diffuse nell’incontro del 27 settembre scorso, delle quali si è data notizia con la comunicazione del 30 settembre e formulano alcune indicazioni con riferimento ad “eventuali” ritardi nella spedizione della PEC.
Nel rinviare alla lettura del documento dell’INL, si anticipano le seguenti indicazioni.
Il sito al quale accedere è https://servizi.ispettorato.gov.it
L’accesso avviene attraverso la procedura di identificazione SPID personale o CIE
Una volta effettuato l’accesso, occorre entrare nei Servizi disponibili ed avviare la procedura per l’Istanza patente a crediti (qui si precisa che fino al 31 dicembre 2024 è possibile indicare, in regime di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i soli requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 18 settembre 2024 n. 132 (i soli requisiti per il rilascio della patente). A partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile indicare i requisiti aggiuntivi di cui all’art. 5 del Decreto sopra indicato (che incidono sul punteggio aggiuntivo).
In prima battuta, la procedura chiede di individuare se si tratti di impresa/lavoratore autonomo stabilito in Italia, in uno Stato membro della UE o in uno stato non membro.
Per le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, è possibile autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
Una volta prescelto il Paese, la procedura guida alla scelta del soggetto che formula la domanda: legale rappresentante o da uno delegato, trattandosi di procedure differenti (occorre prestare particolare attenzione alle dichiarazioni richieste al delegato).
Al completamento della procedura guidata per le varie dichiarazioni, l’applicativo consente di salvare una bozza di domanda, modificabile in successivi accessi prima dell’invio.
L’invio della istanza comporta l’impossibilità di apportare, successivamente, eventuali modifiche. L’utente viene avvisato da una finestra di dialogo di conferma di invio.
L’invio determina la produzione di una ricevuta di rilascio della patente che deve essere scaricata (SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI FARLO IMMEDIATAMENTE PER NON DOVER ACCEDERE NUOVAMENTE AL SITO, SOVRACCARICANDO LE PROCEDURE) e conservata. La ricevuta reca gli estremi del soggetto obbligato (Codice Fiscale e Ragione sociale), l’identificativo dell’istanza stessa, nonché il codice della Patente associata.
Allo stato, la procedura per la visualizzazione della patente non è disponibile, per la quale dovrà essere adottata una procedura contenente le modalità di visualizzazione, previo parere del Garante per la privacy. Si deve quindi ritenere che la verifica da parte dei soggetti interessati o obbligati (committente o direttore dei lavori) non sarà possibile se non con la richiesta di copia cartacea dell’istanza (PER QUESTO SI RICHIEDE DI STAMPARLA IMMEDIATAMENTE E CONSERVARLA, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO).
Le disposizioni sulla istanza da parte delle imprese che non abbiano una stabile organizzazione nel territorio italiano non appaiono particolarmente chiare, in quanto non vi sono disposizioni che individuano provvedimenti equivalenti alla patente a crediti.
Le istruzioni confermano che “in fase di prima applicazione le imprese e i lavoratori autonomi che operano già in cantieri attivi, possono presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva tramite l’indirizzo PEC dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, attivo dal 23 settembre u.s. fino al 31 ottobre p.v.”.
A partire dal 1° novembre non sarà più possibile trasmettere via PEC l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, risultando indispensabile aver effettuato entro il giorno precedente la richiesta di rilascio della patente.
L’INL invita espressamente “gli operatori che abbiano già trasmesso la PEC ad evitare di concentrare gli accessi sul Portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, avendo a disposizione l’intero mese di ottobre per accedere e completare la procedura sul Portale”.
Allo stesso modo, l’INL ricorda che, a partire dal 1° ottobre, “coloro che non riescano a completare la procedura online in tempo utile rispetto alle attività in corso potranno trasmettere la PEC all’indirizzo di cui sopra e riprovare entro il 31 ottobre”.
Conclusioni
Data la recente esperienza relativa al mancato funzionamento del sistema della PEC e viste le raccomandazioni dello stesso INL, si invitano le aziende a riferire tempestivamente eventuali malfunzionamenti, al fine di consentire di rappresentarli all’INL.
A breve dovrebbero essere pubblicate alcune FAQ in risposta a quesiti indirizzati all’INL, sulle quali torneremo appena disponibili.