L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha pubblicato una serie di indicazioni pratiche (circolare n.629/2024) riguardo al deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.
Le linee guida in questione, che saranno operative dal 15 luglio 2024, favoriscono la digitalizzazione del processo di deposito limitando il ricorso alla trasmissione di documentazione in formato cartaceo ed eliminando totalmente la trasmissione della stessa su supporto magnetico (CD/DVD).
L’obiettivo del provvedimento è garantire maggiore sicurezza, celerità ed efficienza nella gestione degli atti di opposizione e, in ultima analisi, migliorare l’azione amministrativa.
Nella tabella di seguito sono indicati i documenti per il cui deposito on line è richiesto il rispetto di ulteriori indicazioni:
Documento che si intende depositare, previsto dal CPI (colonna 1) |
Tipologia documentale da utilizzare, prevista dal menù a tendina del portale di deposito on line (colonna 2) |
Dimensione massima consentita (colonna 3) |
Tipologia di domanda o istanza attraverso la quale è possibile depositare il documento (colonna 4) |
Memoria dell’opponente (inclusi tutti gli allegati), ex art. 176 co.4 CPI |
Memoria dell’opponente, ex art. 176 co.4 CPI |
25 MB |
Opposizione (primo deposito) Scioglimento riserva, risposta a rilievo, integrazione documenti, rettifica documenti (quest’ultima solo da cruscotto), tutte da collegare al numero opposizione |
Prova d’uso, (inclusi tutti gli allegati) ex art. 178 CPI |
Prova d’uso, ex art. 178 CPI |
25 MB |
Opposizione (primo deposito) Scioglimento riserva, risposta a rilievo, integrazione documenti, rettifica documenti (quest’ultima solo da cruscotto), tutte da collegare al numero opposizione |
Deduzioni del richiedente del marchio opposto (inclusi tutti gli allegati), ex art. 178 CPI |
Deduzioni del richiedente del marchio opposto, ex art. 178 CPI |
25 MB |
Seguiti vari, scioglimento riserva, risposta a rilievo, rettifica documenti (solo da cruscotto), da collegare al numero opposizione |
I documenti di cui alla colonna 1 della tabella non saranno presi in considerazione se depositati attraverso l’utilizzo di tipologie documentali differenti da quelle indicate nella colonna 2.
Nel caso di deposito cartaceo, i documenti in questione non possono superare la dimensione massima di 100 facciate (50 fogli), allegati inclusi, redatte con un carattere di dimensione non inferiore a 11.
Inoltre, per i suddetti documenti è consentito un solo deposito, con la conseguenza che il deposito successivo di un documento del medesimo tipo (in qualsiasi modalità esso avvenga) è sempre inteso come annullamento e sostituzione di quello precedentemente depositato.
Nel caso di deposito on line, il portale informerà l’utente in tal senso con un apposito avviso e, nell’area riservata “gestione depositi”, saranno sempre chiaramente indicate data e ora di acquisizione di ogni singolo documento depositato e incluso nel fascicolo.
Tali disposizioni si applicano ai nuovi procedimenti e a quelli in corso per i quali non siano ancora scaduti i termini di deposito.
Per quanto non espressamente indicato, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito delle domande di titoli di P.I. e delle istanze ad esse connesse, stabilite dalla vigente normativa in materia e dalle circolari emesse dall’UIBM, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi